CATANIA – Un decreto presidenziale firmato da Crocetta nel maggio scorso e depositato settimane dopo non viene ancora pubblicato sulla Gurs, né fornito ai richiedenti, giornalisti compresi. Il motivo, non ufficiale, riferito al telefono dalla funzionaria dell’Ufficio legislativo della Regione siciliana, è “il rispetto della privacy”. Nel documento sarebbe rivelato infatti un nominativo, lo stesso che però compare in bella vista nell’atto al quale il decreto fa riferimento. Si tratta del parere delle Sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativa n. 291/10 espresso quasi due anni fa, il 31 gennaio 2012. A distanza di un anno e tre mesi abbondanti dal parere, il presidente della Regione lo ha recepito con decreto n. 465/2013, ma la procedura non è stata completata, perché a quasi otto mesi di distanza dalla sua firma, il decreto non è stato pubblicato, anche se depositato l’11 giugno successivo.
Perché il parere del Cga è così importante? Esso rivela che nemmeno le zone sottoposte ai vincoli più stringenti (ambientali, paesaggistici, idrogeologici) sono immuni dalla sanatoria nazionale, stabilendo l’applicazione del condono edilizio anche nelle zone vincolate. Il parere del Cga approva il ricorso straordinario di un cittadino che richiedeva l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Milazzo con cui era stata respinta l’istanza di condono presentata ai sensi dell’ultima sanatoria del 2003 e ordinata la demolizione del manufatto in quanto ricadente nell’area di vincolo paesaggistico.
In tal senso, si legge nel testo del Cga, esistono due tesi contrapposte: nella prima si prevede l’esclusione in radice di “ogni possibilità di condono delle costruzioni abusive realizzate in zone affette da vincoli di inedificabilità”, conseguentemente negando che la sanatoria possa essere ottenuta anche nei casi in cui “l’autorità preposta al vincolo rilasci il nulla osta di propria competenza", mentre la seconda prevede che in ragione delle peculiarità della normativa urbanistica vigente in Sicilia anche il terzo condono (così come gli altri due del 1985 e del 1994) consente di ottenere “la sanatoria edilizia ove sia rilasciato, sebbene in via postuma, il nulla osta dell’autorità preposta al vincolo (evidentemente di tipo relativo e non assoluto) all’opera realizzata”.
La questione è tipicamente “siciliana”, precisa il Cga, perché si basa unicamente sulla peculiarità della legislazione regionale, in quanto nella materia dell’urbanistica, così come in quella del paesaggio, ha una competenza di tipo esclusivo. La conclusione del Consiglio, che si snoda lungo venticinque pagine di sentenza, dà ragione al cittadino, spiegando che il recepimento del terzo condono in Sicilia va inquadrato pertanto in un ambito di applicabilità specifico non trovando automatica applicazione senza una legge regionale di riferimento.
“Ai fini giurisprudenziali vale il parere del Cga – spiega l’avvocato Enzo Caponnetto, il cui studio legale ha curato la difesa del ricorrente – tanto che stiamo ricevendo diverse richieste da parte di colleghi avvocati interessati al documento per rappresentare i loro assistiti in casi simili trattati dal ricorso presso il massimo grado di giustizia amministrativa”. Tuttavia, il decreto presidenziale, una volta pubblicato in Gurs, fornirebbe la spinta necessaria agli uffici dell’assessorato Territorio e Ambiente di predisporre una circolare esplicativa capace di fornire le delucidazioni necessarie ad evitare ricorsi su ricorsi e risolvere la grana scaturita dalla sanatoria edilizia del 2003. In assessorato sconoscono ancora il decreto. Ovvio, manca la pubblicazione.