Precari Regione. Bocciato l’art. 32 della finanziaria
Viene spiegato infatti che, all’articolo 32, viene introdotta “una diversa ed autonoma disciplina per le proroghe della stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione, procedendo difformemente da quanto operato per il personale degli Enti locali”.
Il motivo è che i contratti dei 600 regionali sono già scaduti e non si può procedere ad un rinnovo perché si tratterebbe di nuove assunzioni e non vi sarebbe tra l’altro una adeguata copertura finanziaria. La procedura di stabilizzazione dei regionali inoltre, spiega Aronica, proprio perché riproduce con omissioni ed integrazioni le disposizioni statali, induce a far ritenere che l’amministrazione regionale voglia sottrarsi al rispetto dei limiti del patto di stabilità e delle misure di contenimento delle spese per il personale.
Precari Enti locali. Promosso l’art. 30 della finanziaria, tranne il comma 13
I precari degli enti locali invece vengono trattati nell’articolo 30 della finanziaria che il Commissario dello Stato ha promosso, anche se non del tutto visto che ha impugnato infatti il comma 13 perché in contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione e con l’art 19 comma 4 della legge regionale 25 del 1993 (i posti messi a concorso sono coperti mediante concorsi pubblici per soli titoli). Emergerebbe “un immotivato trattamento differenziato in assenza di peculiari situazioni regionali rispetto al personale precario di tutte le altre amministrazioni pubbliche del rimanente territorio nazionale”. Per il resto l’articolo 30 è ben formulato perché stabilisce che in riferimento a coloro che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall’articolo 4, comma 9 bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento dei servizi e delle attività formative predispone l’elenco regionale previsto dall’articolo 4, comma 8, del medesimo decreto sulla base dei seguenti criteri prioritari: a) anzianità di utilizzazione; b) in caso di parità maggior carico familiare; c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica. Dunque leggi nazionali rispettate e articolo ben formulato, ma non è stato così per i precari della Regione.