Interessi mutuo da usura, difficile rivalersi sulle banche

Sono sempre più italiani a richiedere un finanziamento per acquistare una casa, soprattutto la prima, o ancora un mutuo di surroga o anche un mutuo di ristrutturazione e così via. Mettere i prodotti di Cariparma confronto con quelli di Barclays e gli altri operatori aiuta a trovare un mutuo vantaggioso poiché aiuta a comparare i diversi tassi di interesse.
 
 
È facile in questo modo accorgersi se un istituto di credito applichi tassi di interesse troppo alti rispetto la media. Queste percentuali, ovviamente, non sono arbitrarie, ma in ogni caso devono essere inferiori a delle soglie stabilite periodicamente dalla legge oltre le quali si sconfina nel reato di usura. La Banca d’Italia rileva i tassi effettivi globali medi applicati dagli istituti di credito ogni trimestre su questa sezione del sito.
 
 
Nota è infatti una sentenza della Cassazione (sez. I, sentenza 09.01.2013 n° 350) che ribadisce che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”. Questo significa che interessi corrispettivi e interessi moratori non devono superare le percentuali stabilite dalla Banca di Italia.
 
 
L’interpretazione è chiara, ma solo fino a un certo punto: infatti nel caso in cui il mutuatario non dovesse corrispondere in tempo le rate del mutuo alla propria banca, questa può applicare all’insolvenza un ulteriore tasso di interesse. In questo modo il mutuatario si troverà a dover pagare una rata con tassi superiori a quelli d’usura.
 
 
Chi si è trovato in questa situazione ha cercato di far valere le proprie ragioni nelle aule dei tribunali, ma recenti sentenze dimostrano che è difficile rivaler ersi sulle banche. Nella maggior parte di esse infatti hanno stabilito che la sentenza della Cassazione 350/2013 non è da interpretarsi considerando oltre la soglia d’usura anche la somma degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori. Le due percentuali andrebbero quindi valutate singolarmente e per questo nessuna delle sentenze ha dato ragione ai clienti.
 
 
In particolare, lo scorso mese il Tribunale di Verona ha definito questa sommatoria, contestata già dal Tribunale di Napoli e dal Tribunale di Torino, un tasso “creativo” poiché non ha senso confrontare la somma di due dati disomogenei, trattati in modo diverso dalla stessa Banca di Italia, alla soglia d’usura.
 
 
In particolare, nelle ultime due sentenze del Tribunale di Napoli, il giudice ha contestato l’assenza di clausole nel contratto che permetteva di evincere che tassi corrispettivi e moratori dovessero essere sommati. Anzi, si è fatto ulteriore riferimento alla sentenza della Cassazione, ribadendo che il tasso di mora ha una natura sostitutiva e non additiva. Solo nel caso in cui questo tasso in se stesso, ovvero determinato dal tasso corrispettivo maggiorato di uno spread, dovesse superare la soglie della Banca di Italia si poteva parlare di interesse da usura.
 
 
Le sentenze dei tribunali italiani sono un duro colpo per i mutuatari che vedono così aggiungersi difficoltà su difficoltà nel rivalersi sulle banche nel caso di tassi molto alti da loro applicati, soprattutto in caso di insolvenza. C’ è da dire che però non sempre è colpa degli istituti di credito, ma di una legislazione che impedisce una chiara interpretazione.