PALERMO – Maggiore tutela per tutti i dipendenti pubblici che segnalano degli illeciti e che proprio per via della loro denuncia potrebbero subire atti di ritorsione. La norma di riferimento è l’art 54/ bis del D.L.gs 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 51, Legge Nazionale 190/2012, ed a darne attuazione è una recente direttiva emanata lo scorso 29 aprile dal dirigente generale Luciana Giammanco, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali.
La ratio della normativa nazionale è proprio quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli ed il tal senso, il wistleblower, ovvero l’informatore, appartenente alla P.A., che denuncia, attraverso un canale esterno, all’Autorità Giudiziaria, o alla Corte dei Conti, o mediante canale interno, riferendo al Superiore gerarchico, ed al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, qualsiasi azione che ritiene illecita e di cui sia venuto a conoscenza, viene salvaguardato da ogni tipo di ritorsione.
Utilizzando entrambi i canali di segnalazione difatti la denuncia di illecito arriverà sulla scrivania del dirigente generale del Dipartimento presso il quale il trasgressore lavora, che dovrà avviare il procedimento disciplinare, se è di propria competenza, o coinvolgerà l’Ufficio per i Procedimenti disciplinari.
Esclusi tutti i casi di denuncia riconducibili a calunnia o diffamazione, la norma prevede, testualmente, che il dipendente pubblico “non può essere sanzionato, né licenziato né sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla sua denuncia”.
All’interno della P.A. attualmente, l’unica normativa specifica volta a proteggere i dipendenti pubblici da ritorsione, in seguito a denunce verso colleghi, è l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, che applica la tutela contro il licenziamento illegittimo, ma non contempla altre forme discriminatorie. A questa si aggiunge una seconda disposizione, rilevata dal contesto giuridico non solo italiano, ma anche in altri Paesi, che prevede l’obbligo per i funzionari pubblici di denunciare i reati di cui vengono a conoscenza, nell’esercizio delle loro funzioni, incorrendo in sanzioni qualora non siano adempiute. Si tratta dell’art. 361 del Codice Penale “Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale” il quale stabilisce che ogni pubblico ufficiale che omette o ritarda nel denunciare all’Autorità Giudiziaria un reato di cui è venuto a conoscenza è punito con una multa che oscilla tra i 30 euro ai 516 euro. La pena arriva ad un anno di reclusione se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria,che ha omesso da fare rapporto del reato. Quest’ultima norma invece si è rivelata poco efficace nell’incoraggiare o obbligare i pubblici ufficiali a segnalare illeciti, probabilmente perché all’obbligo si aggiunge la sanzione. Di contro, la norma relativa al wistleblower introduce una misura di tutela finalizzata a consentire l’emersione di fattispecie di illeciti, ed istituisce il whistleblowing che rappresenta l’Istituto giuridico per la tutela di quei lavoratori che segnalano irregolarità o reati.
Per quanto riguarda l’identità del segnalante, nell’ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, senza il suo consenso; La tutela dell’anonimato del wistleblower non è comunque sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela si riferisce sempre a segnalazioni provenienti da dipendenti riconoscibili, per quanto, quelle anonime, se dettagliate ed adeguatamente circostanziate, saranno prese in considerazione, ma non potranno tutelare il segnalante qualora, nel corso di accertamenti, si rilevi la sua identità.
Le denunce di discriminazione vanno inoltrate all’indirizzo di posta elettronica:
whisleblower@regione.sicilia.it, gestito dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e da un funzionario da lui designato, oppure è possibile inoltrarle per posta, o ancora rilasciarle verbalmente mediante dichiarazione ad uno dei soggetti legittimati.
La segnalazione, una volta ricevuta, sarà trasmessa al Responsabile del servizio presso il ramo di amministrazione coinvolto, per le valutazioni e/o iniziative di merito, che dovranno tempestivamente essere comunicate anche alla struttura dell’anticorruzione.
In soccorso deiwistleblower vige obbligo di riservatezza sull’identità
La legge di Attuazione della tutela del dipendente che effettua segnalazione di illecito (wistleblower ) prevede due diverse forme di tutela, la prima delle quali è l’obbligo di riservatezza sull’identità del denunciante e sottrazione al diritto di accesso. L’anonimato è garantito, a meno che non ci sia l’espresso consenso del denunciante a rivelare la propria identità. L’identificazione è necessaria solo nel caso in cui la contestazione avviene sulla base di altri fatti, distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, e sufficienti a far scattare il procedimento disciplinare; oppure nel caso in cui sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, il quale comunque dovrà in primo luogo presentarsi in audizione con le proprie memorie difensive.
La seconda forma di tutela del wistleblower riguarda invece il divieto di discriminazione nei suoi confronti. Per misure discriminatorie si intendono il licenziamento senza giustificato motivo, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo del lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. A tal fine a tutela del wistleblower dovranno attuarsi tutte le azioni volte a ripristinare la situazione precedente alla condotta discriminatoria, anche tramite revoca di qualsivoglia provvedimento posto in essere ai danni del denunciante. Ogni forma di tutela prevista dalla norma è comunque circoscritta all’ambito della P.A., tenuto conto che sia il segnalatore che il denunciato sono dipendenti pubblici.