Minori, affido esclusivo se il genitore non versa gli alimenti

PALERMO – Un’assoluta innovazione in materia di divorzio e quindi di affidamento concerne l’affido esclusivo, disciplinato dall’articolo 337-quater del Codice civile. Parliamo di una novità poiché si tratta di un regime decisamente straordinario che costituisce una deroga al regime generale dell’affidamento condiviso. Proprio perché rappresenta una pratica fuori dall’ordinario, è possibile farvi ricorso solo in alcuni limitati casi, in particolare quando si ritenga che l’affidamento all’altro genitore sia pregiudizievole nei confronti del minore.
Dunque, è sufficiente che il padre non sostenga il figlio sotto il profilo economico, né gli fornisca affetto e attenzioni di natura morale per legittimare nella madre la richiesta di affidamento esclusivo? La risposta è affermativa: la perdurante violazione da parte del genitore dell’obbligo di versare l’assegno di mantenimento è sintomo della noncuranza verso i bisogni materiali del figlio. Aggiungendo ad un’adempienza di tale portata un poco esercitato diritto di visita ai figli, sarà facile ottenere da parte del giudice l’accoglimento dell’affidamento di tipo esclusivo.
Altri comportamenti che motiverebbero l’adozione dell’affido esclusivo ineriscono l’abuso o il maltrattamento, tanto fisico quanto psicologico, a cui il minore potrebbe essere sottoposto. Ed ancora, anche le caratteristiche e qualità di uno dei due genitori potrebbero materialmente incidere: si pensi al genitore tossicodipendente, alcolista, recluso o affetto da una patologia psichica che possa mettere a rischio il benessere del bambino. Ma sarà anche preso in considerazione l’eventuale giudizio del minore che non voglia più avere rapporto alcuno con uno dei due genitori, purchè tale giudizio sia consapevole.
Dunque, in sede di separazione il genitore che vorrà ottenere l’affido esclusivo dovrà formulare una domanda contenente una descrizione analitica dei comportamenti tenuti dall’ex coniuge, così che il giudice possa valutare se effettivamente si tratta di condotte pregiudizievoli per il minore. Si badi bene però ad inserire solo circostanze vere e riscontrabili, in caso contrario tutto si potrebbe ritorcere contro il genitore richiedente. Infatti, il giudice potrebbe rivedere in tal caso l’affidamento in sfavore del richiedente.
Infine, bisogna tenere presente che saranno entrambi i genitore a prendere le decisioni di maggiore interesse sul figlio (ad esempio educazione o istruzione), dunque non solo quello che detiene l’affido esclusivo