Il Commissario scudo alle scoperture

PALERMO – “Una legge non può entrare in vigore se non vi è copertura finanziaria” non è semplicemente un’ovvietà, ma è il cuore dell’articolo 81 della Costituzione italiana. Eppure il legislatore regionale ha tentato di non tenerne conto negli ultimi tre anni per ben 39 volte in sede di approvazione dei disegni di legge contenenti le Disposizioni programmatiche e correttive, ovvero le Leggi di stabilità degli anni 2014, 2013 e 2012. Ma fortunatamente il Commissario dello Stato è intervenuto rispettivamente con le bocciature per violazione dell’art. 81, terzo comma della Costituzione, 16 volte nel ddl 670 (Finanziaria 2014), 10 volte nel ddl 69 (Finanziaria 2013) e 13 volte nel ddl 801 (Finanziaria 2012).
Fondamentale è dunque il ruolo del Commissario dello Stato, ufficio che ha fermato spese clientelari, animate solo dall’obiettivo di accrescere la schiera di seguaci dei politici soprattutto alle elezioni. Come ad esempio quella norma della finanziaria 2013 che aveva previsto 1,2 milioni di euro di contributi ai titolari di licenza taxi o autorizzazione a noleggio (art. 63 del ddl 69/13), senza che il relativo onere venisse addirittura preso in considerazione nella relazione tecnica che il Governo è tenuto a presentare insieme alla legge di stabilità.
Una finanza creativa ingiustificabile quando si tratta di denaro pubblico. Ma intanto il legislatore ci prova sempre a fare passare una spesa in più senza copertura, è quasi diventata una prassi. Ma ormai anche i siciliani meno addentro alla politica regionale sanno benissimo quale è stata, e continua ad essere, la strategia dei nostri politici, sanno che una legge che verosimilmente presenta delle incongruenze giuridiche e che soprattutto non ha alcuna copertura finanziaria non può che essere impugnata ma se ne infischiano perché hanno la necessità estrema di dover presentarsi innanzi ad una parte del proprio elettorato, gonfio (legittimamente) di aspettative, magari dicendo “…noi, cari precari, abbiamo fatto tutto il possibile, ma il Commissario dello Stato ha bloccato la vostra legge…. “.
Un gioco scorretto, sotto il profilo politico e, soprattutto, morale. La verità è che l’ufficio del Commissario dello Stato è un ufficio scomodo perché nonostante tutto continua a garantire la legalità ed impedire che la Sicilia aumenti a dismisura il suo già ingente debito.
E’ utile rilevare, altresì, che l’auspicio prospettato dal Ministro Lanzetta questa settimana e cioè “una nuova stagione statutaria frutto di una rinnovata concertazione bilaterale tra Stato e singole regioni a statuto speciale” ha già visto, e continua a vedere nel presente, la sua realizzazione proprio nell’attività della figura che lo stesso Ministro definisce “antiquata”, ovvero il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
Pertanto, a ben vedere, secondo le indicazioni e la vision del Ministro, il Commissario dello Stato rappresenta una figura “audacemente” innovativa poiché attua da anni ciò che il Ministro auspica.
Difatti già da molto tempo il Commissario dello Stato ha posto in essere un’azione di confronto, di dialogo e di grande disponibilità ed apertura nei confronti dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Governo regionale ascoltando le esigenze di tutti al fine di anticipare e prevenire eventuali problemi di legittimità costituzionale. Tutto ciò al fine di evitare che venissero approvati disegni di legge senza copertura finanziaria che inevitabilmente vanno per legge impugnati attraverso un ricorso innanzi alla Corte Costituzionale.
 

 
Controllo di legittimità dei disegni di legge approvati dall’Assemblea regionale siciliana

Il Commissario dello Stato esercita il controllo di legittimità dei disegni di legge approvati dall’Assemblea Regionale Siciliana, in applicazione dell’art.28 dello Statuto Speciale.

Nell’esercizio di tale competenza:
– analizza i disegni di legge depositati all’Assemblea regionale siciliana e ne segue l’iter parlamentare sino alla avvenuta approvazione definitiva;
– propone ricorso alla Corte Costituzionale avverso le leggi che vengono approvate dall’Assemblea:
a) nelle materie di competenza legislativa esclusiva della Regione, in caso di violazione di norme costituzionali e statutarie e di principi generali dell’ordinamento giuridico e di leggi nazionali di riforma economico-sociale;
b) nelle materie di competenza legislativa concorrente con quella dello Stato, anche per contrasto con i principi contenuti nelle "leggi quadro" statali;
– informa l’Amministrazione centrale dello Stato sui provvedimenti legislativi adottati dalla Regione e dà notizia della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.