Aggiornato l’Albo degli operatori della Formazione professionale

PALERMO – “E’ aggiornato l’Albo Regionale del personale docente e non docente dei corsi di formazione assunto a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2008, istituito con l’art. 14 della l.r. 24 del 1976, da ultimo attuato con D.A del 16 ottobre 1997 (GURS dell’ 8 novembre 1997, n. 61), ed in via provvisoria, con D.A. 38/GAB/2013 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale”.
Le righe che avete appena letto, sono così recitate dall’art. 1 del D.D.G. (Decreto del Dirigente Generale) n. 4228, datato 1 agosto scorso, sottoscritto dall’Avv. Anna Rosa Corsello, Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Formazione ed Istruzione professionale.
Il provvedimento segue “l’Avviso”, datato 10-9-2013, dell’Assessorato regionale della Formazione, con il quale “si è pubblicato l’aggiornamento provvisorio dell’Albo regionale degli operatori della formazione professionale”. Ciò, ai sensi della circolare n. 1, del 15 maggio 2013, che invitava “tutti i soggetti interessati a presentare eventuali osservazioni rispetto agli errori riscontrati”.
Il precedente aggiornamento degli operatori della formazione professionale “risale al 30 settembre del 1995”.
Degno di nota, è quanto recita l’art. 7 del DDG: “Ai sensi dell’art 21 quater della legge 241 del 1990 è sospesa l’efficacia del presente provvedimento nei confronti di quei soggetti per i quali è pendente un procedimento giudiziario per l’accertamento di reati commessi nel settore della formazione professionale in attesa che il relativo processo venga positivamente definito”.
E qui, tenuto conto che il nostro Presidente del Consiglio, fa una riforma al mese (dicono), non ultima quella della ormai “mitica” Riforma della Giustizia (per accelerare i processi), gli interessati a questo articolo del DDG, possono dormire sonni tranquilli: processi rapidi e giusti.
Ma non divaghiamo, e torniamo al nostro DDG: l’art. 9, si preoccupa di affermare che “L’Albo di cui all’art. 1 costituisce, uno strumento ricognitivo degli operatori della formazione”, “al fine di garantire la certezza giuridica del bacino dei lavoratori impegnato e la qualità del servizio formativo erogato”. 
Avverso il DDG (art. 12), che si compone di due allegati (elenco inclusi ed esclusi), si può fare istanza di riesame entro 30 gg. dall’uscita sulla Gurs, ed entro ulteriori 30 gg., l’istanza sarà esitata.
Il DDG (art. 14) può essere impugnato al Tar (entro 30 gg.) o facendo ricorso al Presidente della Regione siciliana (120 gg).