Autovelox, multe nulle se notificate dopo 90 giorni dall’infrazione

PALERMO – Grazie alla sentenza 13347 depositata dal giudice di pace Francesco Rocca lo scorso 20 novembre, gli automobilisti che commettono violazioni del codice della strada verificate mediante l’utilizzo di autovelox, ma ricevono notifica dell’infrazione dopo i 90 giorni dalla commissione sono sollevati da qualsiasi forma di sanzione inflittagli.
 
Il meccanismo che sta alla base impone una notifica al trasgressore in un termine non superiore ai 90 giorni dall’infrazione e non dal momento della verifica. Tale omissione renderebbe nulli i verbali notificati il tempi superiori. Tutto naturalmente ai danni delle casse comunali se si pensa che il 90% delle multe vengono contestate per questo motivo.
Il caso che ha condotto al deposito della presente sentenza è stato quello di una violazione commessa il 5 aprile 2014, ma accertata al successivo primo luglio con verbale notificato ben 26 giorni dopo, dunque ben oltre il termine dei 90 giorni. Con ciò si vuol incentivare la massimizzazione dello sfruttamento dei mezzi tecnologici, rendendo inescusabili le giustificazioni di sovraccarico lavorativo gravanti sui Comuni. Dunque, spetta alla Pubblica amministrazione riorganizzare il proprio carico lavorativo in modo tale da garantire il rispetto dei tempi limite previsti dal codice della Strada.
Si fa valere il suddetto termine dei 90 giorni al fine di tutelare il diritto del proprietario del veicolo: infatti, lo slittamento in avanti dei tempi di accertamento vanifica il diritto di difesa del ricorrente che a causa dei tempi eccessivamente lunghi è posto quasi sempre nell’impossibilità di ricordare chi si trovava effettivamente alla guida e così di comunicarlo tempestivamente, con il rischio di vedersi notificare un ulteriore verbale.
Specifica una nota di Altroconsumo: l’unica situazione in cui è ammessa la trasgressione del tempo limite di 90 giorni riguarda i casi in cui siano necessari ulteriori accertamenti per individuare il proprietario (per esempio se l’auto è intestata ad una società di leasing, è stata venduta o il proprietario ha cambiato residenza), ma si tratta chiaramente di casi eccezionali.
Così dunque tutti i Comuni dovranno adeguarsi a tale cambiamento di rotta, non solo per evitare di far cadere in nullità le sanzioni, ma anche perché rischierebbero di vedersi addebitare anche le spese del giudizio.