Istituiti i Centri antiveleno in Sicilia

PALERMO – La Regione Siciliana ha recepito l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente la “definizione di attività ed i requisiti basilari di funzionamento dei Centri antiveleni”.
A darne notizia la Gurs di venerdì 17 ottobre. Il recepimento di quest’intesa è frutto di una concertazione fra ministero della Sanità, Regioni e assessorati regionali alla Sanità durata diversi anni.
Ecco le tappe dell’adozione dell’accordo. Con la lettera del 16 novembre 2007, il ministero della Salute ha strasmesso la definitiva proposta di accordo modificata, con il recepimento delle osservazioni formulate in proposito, dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Recepito con l’atto n. 56/Csr del 28 febbraio 2008, la Regione ha poi provveduto, poco dopo la riforma del Servizio sanitario regionale (con legge regionale del 14 aprile) all’emanazione del decreto il 24 settembre 2009 che di fatto ha sancito il recepimento ufficiale nell’ordinamento giuridico regionale.
Il decreto sui Centri antiveleno, rispecchia in pieno il carattere dell’economicità che di fatto segna l’attività sanitaria regionale, laddove all’art 2 recita. “Dall’attuazione del presente accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I Centri antiveleni provvedono alle attività previste dal presente accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”. A quale finalità istituzionale rispondono i Cav?
I Centri antiveleni  sono sorti in risposta all’esigenza di poter disporre di servizi dedicati alla cura e alla prevenzione delle intossicazioni e agli effetti avversi delle sostanze chimiche. Secondo la definizione data dall’Organizzazione mondiale della sanità, i Centri antiveleni sono strutture specializzate nel fornire all’intera comunità informazioni e consulenza tossicologica.
Ai Cav, a parte la cura diretta dei pazienti interessati da forme di avvelenamento, si richiede per decreto istitutivo, autonomia gestionale e funzionale, fermo restando che i Centri antiveleno svolgono l’attività prioritaria di consulenza medica per la diagnosi, la valutazione prognostica e il trattamento dei casi di intossicazione.
Secondo i compiti conferiti dalla normativa, la loro attività deve produrre almeno tre risultati di grande rilievo per la sicurezza e la salute pubblica: una migliore presa in carico del paziente intossicato e l’appropriatezza delle cure prestate; riduzione degli accessi impropri alle urgenze ospedaliere e dei ricoveri non strettamente necessari e infine un valido supporto specialistico alle altre strutture e istituzioni che operano in ambito sanitario o che possono comunque essere determinanti per la sicurezza e la salute.
 

 
Criteri di qualità e riservatezza dei Centri antiveleni
 
1. Locali e strutture dedicate esclusivamente al Cav.
2. Attività 24 ore al giorno.
3. Stato giuridico che caratterizza il Cav come struttura riconosciuta all’interno del Servizio sanitario nazionale.
4. Registrazione di tutti gli interventi effettuati
5. Personale dedicato con adeguata idoneità professionale
6. Accesso diretto alla consulenza telefonica per la popolazione in generale.
7. Strutture informatiche adeguate e non accessibili in rete
8. Linea telefonica in entrata dedicata al Cav, nonché linea telefonica per il collegamento telematico.
9. Attività documentata per almeno un biennio in conformità alla risoluzione CEE 90/C 329/03.
10. Assunzione di responsabilità formale sull’utilizzo delle informazioni riservate da realizzare attraverso chiavi di accesso personalizzate.
Fonte: Gurs n 48 del 16/10/09