È pur vero che fra gli inasprimenti delle pene è previsto l’obbligo di restituzione del maltolto anche in caso di patteggiamento, nonché l’interdizione dai pubblici uffici, però senza organismi che vadano a caccia di corrotti e corruttori, ripetiamo, all’interno delle Pubbliche amministrazioni è difficile scoprire l’estesa rete di malfattori.
Il Ddl approvato parzialmente prevede anche che dirigenti e dipendenti possano segnalare ipotesi di reato in materia avendo la garanzia di una totale riservatezza. Ma a chi dovrebbero segnalare tale ipotesi di reato? Alle Procure dei Tribunali.
Tuttavia, considerato che in Italia ci sono forse 20 mila stazioni appaltanti e centri di smaltimento dei servizi che non vengono effettuati in attesa della mazzetta, l’intasamento delle Procure sarebbe garantito.
Se, invece, vi fossero i Nuclei investigativi affari interni, per ogni Ente, la corruzione sarebbe perseguita caso per caso in modo capillare, perché si creerebbe un filtro affidato alla responsabilità del dirigente, del sindaco, del presidente di Regione o del ministro.
La questione è semplice nella sua enunciazione, complicata nella sua attuazione. Vediamo perché.
Più che allungare i termini di prescrizione dei reati contro la Pubblica amministrazione, sarebbe stato opportuno fissarne i termini di decorrenza dalla data di inizio dell’indagine e non da quella in cui il reato ha avuto luogo. Si sarebbe raggiunto probabilmente lo stesso risultato senza i termini eterni che sono criticati da tutta l’Europa, ove il problema non esiste, perché i processi durano un tempo ragionevole e non infinito come in Italia.
Il Ddl in esame avrebbe anche dovuto fissare il termine tassativo di conclusione definitiva di un processo, in modo di avere la certezza del tempo dalla prima all’ultima (ma veramente ultima) udienza.
In questo quadro, stona la carenza dell’organico dei giudici di circa mille unità, la cui responsabilità è del ministero di Giustizia nel non avere espletato tempestivamente i concorsi da cui escono i nuovi magistrati.
Tutto il can-can sulla prescrizione, come si vede, è destituito di fondamento perché il provvedimento non sana le carenze che determinano la non punizione di imputati dichiarati colpevoli fuori termine, perché il processo non finisce mai.