Struttura e funzioni
Il suddetto articolo descrive in dettaglio struttura e funzioni del Garante nazionale, la cui composizione è collegiale. La durata del mandato del presidente e dei due membri è di cinque anni non prorogabili. “Essi sono scelti – si legge al comma 2 – , tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti al tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari”.
Incompatibilità
I componenti, inoltre, non possono ricoprire cariche istituzionali o incarichi in partiti politici e non hanno diritto ad indennità né ad emolumenti ma soltanto al rimborso delle spese sostenute.
“Alle dipendenze del Garante nazionale – recita il comma 4 – , che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal ministro della Giustizia, è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell’ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
I compiti
Il “cuore” dell’articolo 7 è rappresentato dal comma 5 che descrive le funzioni del Garante nazionale. Quest’ultimo ha il compito di vigilare affinché l’esecuzione della custodia di detenuti, internati e soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale, avvenga nel pieno rispetto della Costituzione, delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, delle leggi dello Stato e dei regolamenti.
Può visitare, senza necessità di autorizzazione, tutte le strutture destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive. Può, inoltre, prendere visione, previo consenso anche solo verbale dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà personale.
Collaborazione con i garanti territoriali e Relazione annuale a Camera e Senato e ai ministri dell’Interno e della Giustizia
Oltre a promuovere e a favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali e con le figure istituzionali che hanno competenza in materia, è tenuto a trasmettere annualmente “una relazione sull’attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al ministro dell’Interno e al ministro della Giustizia”.