Questi in estrema sintesi i punti più rilevanti del Regolamento che entra in vigore il 19 giugno prossimo e obbliga le strutture sanitarie (e le Regioni) ad adeguarsi entro il 2016.
Riprendendo quanto espresso nella legge 135/2012 (“Spending Review”), il numero massimo di posti letto ospedalieri per acuti, considerando congiuntamente presidi pubblici e privati accreditati, viene individuato in 3 per mille abitanti (numero che viene aggiustato in base a fughe ed attrazioni extraregionali); il tasso di ospedalizzazione in 160 per mille abitanti; l’indice di occupazione posto letto tra 80% e 90%; la durata media di degenza inferiore ai 7 giorni.
Vengono definiti tre tipi di presidi ospedalieri di base (bacino di utenza 80.000 – 150.000 abitanti), dotati di Pronto Soccorso e delle seguenti specialità: medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva e/o in regime di pronta disponibilità sulle 24 ore (h.24) di Radiologia, Laboratorio, Emoteca. Devono essere dotati, inoltre, di letti di “Osservazione Breve Intensiva”.
Presidi ospedalieri di I livello (bacino di utenza 150.000-300.000 abitanti), dotati delle seguenti specialità oltre a quelle presenti nei presidi di base: Ostetricia e Ginecologia (se prevista per numero di parti/anno), Pediatria, Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (U.T.I.C.), Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, Urologia.
Presidi ospedalieri di II livello (bacino di utenza 600.000-1.200.000 abitanti), dotati di DEA di secondo livello e di strutture che attengono anche alle discipline più complesse.
Prevista poi l’istituzione e il monitoraggio delle “soglie minime” di volumi ed esiti per l’accreditamento e il mantenimento dello stesso da parte delle strutture. Fissato anche il rapporto posti letto per abitante, che dovrà essere di 3/1000 e 0,7/1000 per la lungodegenza e riabilitazione. Non potranno inoltre essere accreditate strutture private con meno di 60 posti letto per acuti, ad eccezione di quelle monospecialistiche che saranno oggetto di valutazione da parte delle singole regioni.
Dal 1° gennaio 2017 non potranno essere sottoscritti contratti con le strutture accreditate con posti letto ricompresi tra 40 e 60 posti letto per acuti che non siano state interessate dalle aggregazioni previste dallo stesso Regolamento. E’ previsto che strutture che non raggiungono tale soglia possano accorparsi con altre, fatto salvo comunque il limite minimo di 40 posti letto per una. Il tasso di occupazione dei posti letto così definiti dovrà attestarsi tendenzialmente al 90%, mentre la degenza media dovrà consistere in 7 giorni. Tasso di ospedalizzazione fissato al 160/1000 (di cui un quarto per day hospital).