Arriva la class action contro la Pa, ricorso sì ma senza risarcimento

PALERMO – Arriva la class action nei confronti della pubblica amministrazione. Otto gli articoli del provvedimento, che consentirà, a partire dal primo gennaio 2010, di fare ricorso contro i disservizi degli enti pubblici e di pretendere il ripristino o la corretta erogazione del servizio. Ma ecco le note dolenti per il consumatore: il ricorso non dà il diritto a ottenere il risarcimento del danno, né le pubbliche amministrazioni inefficienti verranno sanzionate. Questa class action, infatti, non piace affatto alle associazioni dei consumatori.
“Un provvedimento alla Brunetta”. Così ha commentato Lorenzo Miozzi, presidente del Movimento. “Il termine class action in questo caso è veramente improprio – sostiene Miozzi – visto che si tratta di una norma inutile, svuotata di ogni forza, uno di quei provvedimenti che contribuiscono ad aiutare le imprese a danno dei consumatori”.
Gli fa eco il presidente dell’Adusbef, Elio Lannutti: “è una Brunettata, una burla, una foglia di fico. Quando un istituto giuridico non prevede un risarcimento non si capisce che funzione di deterrenza possa avere e soprattutto a chi possa servire. Certamente non ai cittadini che non credono ad un ministro che si erge a paladino dei diritti”, conclude Lannutti.
“Una finta class action” per il Movimento difesa del cittadino. “Si tratta di un clamoroso bluff del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, – dice Antonio Longo, il presidente dell’Mdc – che si appropria indebitamente del termine class action per un provvedimento che altro non è che un reclamo alla Pubblica amministrazione per un disservizio ricevuto senza alcun risarcimento danni”.
Con il termine class action ci si riferisce ad un’azione collettiva risarcitoria, cioè alla possibilità di tanti consumatori o cittadini di ottenere da un unico soggetto un risarcimento del danno subito a causa di un comportamento illegale, di un atto illecito.
“Qui non si parla di questo – ha commentato  Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo – ma di una possibilità di agire nei confronti delle Pa, comprese anche i concessionari dei servizi pubblici, come i gestori di una strada, il servizio di nettezza urbana, per ottenere non un risarcimento, ma un ordine del giudice che condanni l’ente in questione di fare quello che deve fare. Un risultato piuttosto modesto, tutto sommato”.
L’unica associazione fuori dal coro è Adiconsum: “La class action nei confronti della Pubblica amministrazione può essere uno strumento importante per far sì che i disservizi denunciati dai cittadini trovino risposte concrete. Occorrerà certamente verificarne l’applicazione concreta”.
Adiconsum si riserva di esprimere un giudizio più completo, solo quando disporrà del testo integrale della normativa.
“Non vorremo che succedesse quanto già accaduto per la class action nel settore privato, – si legge in una nota – dove alle grandi enunciazioni ha fatto seguito una normativa totalmente inefficace”.
 


Ricorsi collettivi dal 1° gennaio Palermo tra gli 11 tribunali scelti
 
PALERMO – Le norme del provvedimento sulla class action contro le Pa entreranno in vigore dal 1 gennaio 2010. Le prime a essere coinvolte saranno le amministrazioni e gli enti pubblici non economici nazionali. Seguiranno le amministrazioni e gli enti pubblici non economici regionali e locali (1 aprile 2010). I concessionari di servizi pubblici avranno invece 6 mesi in più. Infine, le amministrazioni, gli enti pubblici non economici e i concessionari di servizi pubblici sopra citati, che svolgono funzioni o erogano servizi in materia di tutela della salute o in materia di rapporti tributari, saranno coinvolti solo a partire dal primo ottobre. Del ricorso sarà data notizia sul sito istituzionale del ministro per la Pa e l’innovazione, nonché sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimati. Chi vuole avviare il ricorso deve prima, però, fare una diffida all’amministrazione o al concessionario ad effettuare entro 90 giorni.
Scaduto il termine, si può avviare il ricorso che “può essere proposto entro un anno dalla scadenza” del termine dei 90 giorni. Il giudice, accertata la violazione, ordina “alla Pa o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria”.