ROMA – Sbloccato il congedo parentale a ore. Arriva dall’Inps la tanto attesa circolare che dal 19 agosto detta le procedure “per consentire al genitore lavoratore dipendente l’invio di una apposita domanda per la fruizione su base oraria del congedo parentale". La circolare 152, a firma del Dirigente generale Vicario Crudo, aggiunge le specifiche tecniche sulla “modalità di fruizione oraria del congedo parentale”, prevista dal Dlgs 80/2015 del Jobs Act, non modificando i limiti complessivi e individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro.
A CHI SPETTA – Il congedo parentale a ore può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, genitori di un bambino di età inferiore ai 12 anni. Può essere richiesto anche per i bambini adottati e in affidamento, anche se in questo caso, i dodici anni si contano a partire dal suo ingresso in famiglia.
PERIODO DI UTILIZZO – Secondo le istruzioni dettate dalla circolare dell’Istituto di previdenza “le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo”, e in assenza di contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria “i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale a ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale“. Non risulta cumulabile con altri permessi o riposi ed è concesso al lavoratore per un periodo massimo di sei mesi e con una somma di periodi di astensione dal lavoro di entrambi i genitori non superiore ai dieci mesi.
INDENNIZZI – L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso, attraverso una procedura che prevede il calcolo del totale delle ore di congedo fruite su base giornaliera. Pertanto, fino al sesto compleanno del proprio bambino al genitore lavoratore spetta il 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dal reddito. Dai sei agli otto anni di età del figlio, l’indennizzo è concesso al genitore con un reddito al di sotto di una soglia che, per il 2015, si attesta a quota 6.531,07 euro e anche in questo caso, la retribuzione è pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Dalle otto candeline in poi non è previsto alcun indennizzo.
COME E QUANDO FARE RICHIESTA – Le domande di congedo parentale a ore vanno inoltrate in modalità cartacea fino a quando non saranno stati aggiornati gli applicativi informatici dell’Inps, scaricando il modulo cartaceo nella sezione “Modulistica” del sito internet ufficiale (www.inps.it), e digitando, nel campo “Ricerca modulo”, il codice “SR08”. Dopo un primo periodo di rodaggio, le domande verranno inoltrate esclusivamente per via telematica attraverso il sito dell’Inps alla voce “Domande di maternità online”, o affidandosi a canali più tradizionali quali i patronati, o contattando il Contact Center integrato al numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o allo 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante dell’Istituto). In ogni caso, la richiesta va presentata al datore di lavoro almeno due giorni prima del congedo e, in questa prima fase di transizione, sarà relativa al singolo mese, quindi se si vuole fare richiesta di congedo per due mesi consecutivi, sarà premura del genitore inoltrare due richieste distinte.