Strutture sanitarie, requisiti da verificare

PALERMO – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (la n. 36 del 4 settembre scorso) il decreto, a firma dell’assessore per la Salute, Baldo Gucciardi, che fissa le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate della Regione siciliana ai sensi dell’art. 4 del D.A. n. 463/03.
Oggetto dell’accreditamento è la verifica del possesso/mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici, impiantistici e organizzativi, generali e specifici delle "Strutture Sanitarie" intese come articolazioni organizzative dotate di autonomia tecnico-professionale e gestionale che erogano prestazioni e servizi sanitari. Possono pertanto essere oggetto di procedimenti di accreditamento: le strutture sanitarie pubbliche e le strutture sanitarie private (strutture – organizzazioni sanitarie, per esempio: un dipartimento, un ospedale, una residenza, un poliambulatorio) intere strutture o parti di una struttura fisica (per esempio: un dipartimento/raggruppamento all’interno di un ospedale pubblico o casa di cura privata), programmi clinico-assistenziali ( per esempio le cure palliative ai malati terminali, singoli professionisti).
Le verifiche triennali, sulla permanenza dei requisiti necessari all’accreditamento istituzionale, sono effettuate periodicamente dalle unità operative accreditamento istituzionale delle aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana. A tal fine, i dipartimenti di prevenzione delle Asp, entro il 31 dicembre di ogni anno, elaborano uno specifico programma di verifiche da effettuarsi nel successivo anno di riferimento. "Il piano di verifiche – si legge nel provvedimento – riguarderà le strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate per le quali, negli ultimi tre anni, non sia stata effettuata una visita volta alla verifica del possesso dei requisiti per l’accreditamento, anche in occasione di variazioni strutturali e/o organizzative".
Così come stabilito dalla circolare del 30 dicembre 2014, l’attività di verifica è organizzata in momenti e luoghi distinti secondo procedure codificate. Presso la sede Operativa verrà effettuato: esame documenti (fascicolo domanda), predisposizione piano di verifica ispettiva, contatto telefonico con azienda/presidio, comunicazione scritta data verifica e richiesta documentazione
Presso la sede della struttura sanitaria, invece, ci sarà accesso alla struttura (azienda/presidio/unità operativa), verifica possesso/mantenimento requisiti, eventuale acquisizione documenti, chiusura verifica (firma in calce al piano di verifica ispettiva), quando possibile. Presso la sede della struttura sanitaria, infine, riunione conclusiva, verifica e predisposizione rapporto da inviare al DASOE, verifica ex-post dell’adozione e delle prescrizioni assegnate.
Il programma delle verifiche deve essere inviato, entro il 20 gennaio dell’anno di riferimento, all’area interdipartimentale 5 del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato della salute.
Nella redazione del programma di verifiche si dovrà tenere conto anche della scadenza dei requisiti autorizzativi i quali dovranno essere verificati se trascorsi tre anni dall’ultima verifica, dal Servizio igiene degli ambienti di vita (SIAV) e, ove previsto, dal servizio di medicina di base, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.A. n. 463/03. I dipartimenti di prevenzione delle Asp, entro 20 giorni dall’effettuazione della verifica, trasmettono le relative risultanze all’area interdipartimentale 5 del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato della salute, con le modalità previste dalla circolare n. 17 del 30 dicembre 2014. Il Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, con riferimento alle risultanze delle verifiche, effettuerà le valutazioni di competenza ed adotterà i conseguenziali provvedimenti.
Al fine di garantire la continuità assistenziale, sono fatti salvi i rapporti contrattuali in atto esistenti con i soggetti accreditati da sottoporre alla verifica triennale, fino alla conclusione del procedimento di verifica dei requisiti.