Niente fatture elettroniche per medici convenzionati con Ssn

PALERMO – Come è noto, già a partire dal 6 giugno 2014, ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, divieto esteso, a decorrere dallo scorso 31 marzo 2015, a tutti gli altri enti nazionali e alle amministrazioni locali. Di contro, tutte le Pubbliche Amministrazioni non possono procedere al pagamento, neppure parziale, in mancanza della fattura emessa in forma elettronica.
Si tratta di una disposizione che punta essenzialmente a due obiettivi: da un lato semplificare i rapporti tra le Pubbliche Amministrazoni ed i loro fornitori di beni e servizi; dall’altro far sì che, quanto meno in questo grosso segmento di operazioni commerciali, le operazioni risultino “tracciati” e, pertanto, difficili da occultare al fisco.
Recentemente, si è posto il dubbio se anche i medici operanti in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale debbano emettere la fattura elettronica nei rapporti con le Aziende sanitarie locali. Anche la Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) ha manifestato questo dubbio ed ha rivolto un apposito quesito all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia è intervenuta prontamente con la risoluzione n. 98/E del 25 novembre 2015 ed ha ritenuto di escludere i medici convenzionati dal suddetto obbligo di emettere la fattura elettronica nei confronti delle Aziende Sanitarie.
Ha ricordato, infatti, che, pur in presenza del nuovo obbligo, non sono venute meno le disposizioni precedenti tra le quali quella di cui all’art.22 del D.P.R. 633/72, che autorizza i commercianti al dettaglio e le attività assimilate a documentare le operazioni effettuate tramite scontrino/ricevuta fiscale, nonchè quella di cui all’articolo 73 del medesimo Dpr che, tra l’altro, delega il ministro dell’Economia e delle Finanze a stabilire modalità alternative per la fatturazione delle prestazioni nell’esercizio di arti e professioni per le quali risulti particolarmente onerosa e complessa l’osservanza degli obblighi generali.
Proprio in questa categoria rientrano i medici di base o comunque convenzionati con il Servizio sanitario sazionale, per i quali il decreto ministeriale 31 ottobre 1974 ha previsto che la fattura è sostituita dal foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dagli enti stessi, per cui il cedolino pervenuto dalle Asl, redatto emesso in triplice esemplare secondo le modalità prescritte dall’articolo 2 del Dm e contenente gli elementi e i dati indicati nell’articolo 21 del Dpr 633/1972, sostituisce la fattura, cartacea o elettronica, evitando un inutile aggravio di adempimenti per questi contribuenti.