ROMA – Ecco il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: “Il decreto di idoneità all’adozione pronunciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 30 della legge n. 184 del 1983 e successive modifiche non può essere emesso sulla base dei riferimenti alla etnia dei minori adottandi, nè può contenere indicazioni relative a tale etnia. Ove tali discriminazioni siano espresse dalla coppia di richiedenti, esse vanno apprezzate dal giudice di merito nel quadro della valutazione della idoneità degli stessi alla adozione internazionale".