Le nuove disposizioni penalizzano gli impianti fotovoltaici

CATANIA – La circolare n.2/E del 1 febbraio dell’Agenzia delle Entrate che ha per oggetto: “Unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare – Nuovi criteri d’individuazione dell’oggetto della stima diretta. Nuove metodologie operative in tema d’identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale (procedura Docfa)”, per ragioni a noi non chiare e di cui non se ne capisce la “ratio”, premia, di fatto, impianti a combustibili fossili penalizzando i piccoli impianti fotovoltaici installati su un bene immobile.
I primi, come sappiamo, immettono anidride carbonica in atmosfera, accentuando e accelerando il temuto riscaldamento della Terra che già sta facendo vedere gli effetti nefasti che spaziano dalle inondazioni all’estensione preoccupante delle aree di siccità.
I secondi, cioè gli impianti fotovoltaici, sono invece ritenuti, a livello mondiale , un’asse privilegiato per la transizione all’economia verde. 
Partiamo dall’art. 1, comma 21, della Legge di stabilità 2016 il quale dispone che, “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi a essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Focalizzandoci sull’ultimo periodo del virgolettato e cioè “Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che non sono più oggetto di stima catastale le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sulla copertura o pareti di un immobile.
Ciò significa che chi ha installato un impianto fotovoltaico sul proprio tetto, architettonicamente inserito nell’involucro edilizio, per ridurre la propria bolletta energetica, fino al 70% (come nel caso di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo progettato per l’autoconsumo e che fruisce della detrazione fiscale sul reddito IRPEF), salvaguardando al contempo l’ambiente, avrà una stima catastale più alta e quindi dovrà pagare più tasse; mentre non accrescono il valore catastale , ad esempio, le caldaie e altre apparecchiature termiche che utilizzano i combustibili fossili oggi così pericolosamente inquinanti sia a livello locale sia a livello globale.
Un’incongruenza da eliminare che va contro la “carbon tax “da più parti evocata se si vuole effettivamente combattere gli effetti negativi del riscaldamento terrestre. Quella sì, la carbon tax, che una ratio c’è l’ha: chi inquina paga.