Il DDL Gelli sulla Responsabilità Professionale del medico è da poco stato approvato alla Camera dei Deputati e a breve proseguirà il suo iter parlamentare con la discussione al Senato. Abbiamo posto una serie di quesiti all’Avvocato Giancarlo Faletti, consulente legale di CIMO Nazionale, per tentare di capirci qualcosa di più.
Avvocato Faletti, qual è a suo avviso la principale novità del ddl Gelli nel testo da poco approvato alla Camera?
“Scompare il ruolo della Procura presso la Corte dei Conti come soggetto avente titolo ad avviare l’azione di rivalsa. Con la nuova legge sarà l’Azienda Sanitaria a convenire il medico davanti al Giudice civile ordinario nello stesso giudizio in cui essa stessa è stata chiamata dal danneggiato, oppure agire in separato giudizio contro il medico in caso di propria precedente condanna.”
Cosa comporta questa novità il passaggio di competenza dalla corte dei Conti al Giudice civile ordinario?
“Comporta almeno due conseguenze. La prima, che il criterio di valutazione della “colpa grave” sarà quello utilizzato dal Giudice civile e non quello in atto presso la Corte dei Conti. Di fatto, finirà che il Giudice civile attribuirà al CTU anche il compito di stabilire se la condotta colposa integri l’ipotesi di “colpa grave” o meno. La seconda che non si potrà più ottenere, davanti al Giudice civile, la riduzione della somma dovuta (con valutazione di equità che era consentita avanti la Corte dei Conti).”
Ma, almeno adesso viene posto un limite, un tetto al risarcimento massimo a carico del medico.
“Sì, è vero che la rivalsa può ora essere pretesa solo entro i limiti del triennio di stipendio, ma si tratta pur sempre di una somma importante che il più delle volte può coincidere con la integralità del danno o, in caso di coinvolgimento di più sanitari, può comunque concorrere al raggiungimento della somma pretesa dalla Asl. Proprio in ragione di ciò, nel giudizio civile è doveroso che venga fissata anche la percentuale di concorso di colpa in capo a ciascun sanitario coinvolto.”
Viene introdotta anche l’azione diretta del danneggiato verso l’ASL. Cioè, il danneggiato può convenire in giudizio direttamente l’assicurazione della struttura sanitaria così come, in caso di sinistro stradale, il danneggiato può citare direttamente l’assicurazione del responsabile. Cosa ne pensa?
“L’iniziativa oltre ad essere criticata dalle assicurazioni per evidenti motivi di “stimolo” alla litigiosità, ha un baco palese laddove si consente che le Asl possano “sostituire” all’assicurazione obbligatoria altre forme di garanzia (la cosiddetta autoassicurazione). In caso di autoassicurazione (ormai piuttosto diffuso), il danneggiato non può chiamare in giudizio una assicurazione inesistente e, dunque, non potrà che rivolgersi alla Asl medesima che non offre alcuna garanzia di solvibilità. In sostanza, la norma rischia di essere uno stimolo non già ad accrescere il contenzioso verso le assicurazioni quanto, piuttosto, per le Asl a sottrarsi all’obbligo assicurativo. Per le Asl che si autoassicurano, poi, non è previsto alcun meccanismo di controllo sulla effettività dell’accantonamento di somme sufficienti per fare fronte all’ipotetica condanna per cui, oltre a non assicurarsi, le Asl birichine non si preoccupano neppure di riservare somme sufficienti per rispondere in proprio di obbligazioni derivanti dall’esercizio della loro attività istituzionale. In questi casi – a mio giudizio – sarà molto più frequente il coinvolgimento del medico anche per il solo fatto che, di norma, il medico è assicurato.”
Ma ci sarà pur sempre il Fondo di Garanzia a copertura delle insolvenze.
“Il Fondo di Garanzia finalizzato ad integrare i risarcimenti per i casi di maggior consistenza economica (al di là della difficoltà della sua messa in pratica) è un palese incentivo a che le Asl si assicurino ai minimi di legge. Tanto, se si supera il massimale di polizza, interviene il Fondo. In realtà, così facendo, la polizza dell’Asl non sarà calibrata per la specifica “rischiosità” della Asl (vanificando, in tal modo, uno dei compiti del risk management) ma semplicemente stipulata per rispettare l’obbligo di legge.”
A proposito di risk manager cosa ci dice?
“Non sta bene che il responsabile della unità operativa “risk management” sia un soggetto qualsiasi che possa vantare unicamente una esperienza lavorativa in quell’ambito o, peggio, un medico di medicina legale. A me pare che in entrambi i casi manchi la visione complessiva dell’attività che si esige da quella funzione che, ovviamente, non è limitata a valutare le conseguenze risarcitorie o a stimare l’entità dei postumi ma, piuttosto, a ricercare – partendo dagli errori – le possibili modifiche organizzative che consentano di evitarli. Una idea praticabile mi parrebbe quella di affidare quella responsabilità ai medici specialisti in materia di organizzazione sanitaria o di igiene pubblica.”
Viene introdotto l’obbligo dell’accertamento tecnico preventivo. Cosa può dirci in proposito?
“Sta bene che l’accertamento tecnico preventivo (atp) sia condizione di procedibilità per il successivo giudizio; sta bene anche che sia obbligatoria la partecipazione al medesimo di tutti i soggetti coinvolgibili, assicurazione della Asl compresa. Mi pare però troppo blanda la sanzione che si è prevista (il pagamento delle spese per i soggetti che non partecipano in favore di quelli che vi partecipano). L’obiettivo dell’atp è limitare il contenzioso, non alimentarlo: quindi, ci deve essere uno stimolo forte a parteciparvi. Perché non prevedere che l’esito della Ctu disposta in quella fase possa essere opponibile anche al soggetto che non ha partecipato all’atp?”
Un’ultima osservazione: oltre all’accertamento tecnico preventivo viene anche previsto l’obbligo di mediazione, questo favorirà il paziente danneggiato e ridurrà il contenzioso, punto cardine della legge?
“La materia della responsabilità professionale medica è una di quelle per cui è obbligatorio l’esperimento della procedura di mediazione. Se però si cumulano l’atp e la mediazione (che, a mio giudizio, resta condizione di procedibilità nei confronti dei soggetti che non hanno preso parte all’atp), prima che un danneggiato possa rivolgersi ad un giudice ha già sostenuto uno sproposito di costi e perso un sacco di tempo. Forse si dovrebbe scegliere quale si ritenga essere più proficuo tra gli strumenti deflattivi del contenzioso utilizzabili. Almeno si hanno le idee chiare su come e dove procedere e si può fare una stima adeguata dei costi.”
CIMO Sicilia