Jobs act, battaglia aperta ai fuorilegge su collaborazioni

ROMA – La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblica la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016 con i primi chiarimenti interpretativi e le indicazioni operative circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal Jobs Act, ed è subito battaglia aperta ai fuorilegge. Rese infatti note agli ispettori del lavoro tutte le istruzioni utili per poter avviare le necessarie verifiche ispettive sul campo, con l’obiettivo di scovare e contrastare possibili comportamenti elusivi, volti cioè a nascondere dei veri e propri rapporti di lavoro subordinato dietro le tanto diffuse collaborazioni “occasionali”.
 
L’articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015 ha infatti esteso l’area della subordinazione, applicando, dal 1° gennaio 2016, le norme sul lavoro subordinato anche a tutti i rapporti di collaborazione che prevedono prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro”. Dove per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti e dove per “continuative” si intende il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.
 
Esonerate dall’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, le collaborazioni etero-organizzate che risultano: realizzate sulla scorta di accordi collettivi di livello nazionale stipulati da associazioni sindacali; prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria l’iscrizione in albi professionali; realizzate nel contesto di attività prestate nell’esercizio della propria funzione dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società e dai partecipanti a collegi e a commissioni; rese per prestazioni a fini istituzionali nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
La circolare n. 3/2016 prevede, inoltre, una procedura di stabilizzazione e quindi la prospettiva di una sanatoria che “comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”, per chi assume con lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2016 soggetti che risultano essere già occupati in collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o con partita Iva. (La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione, e che nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo).
 
Il Ministero chiarisce, infine, che tale procedura non va ad inficiare la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, “sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi”.