La Corte costituzionale, con sentenza n. 36 del 13 gennaio 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis della legge Pinto (89/2001)
La Consulta afferma che non è più possibile attendere tre anni per chiudere il primo (e unico) grado di merito previsto per il procedimento sull’equa riparazione ai cittadini, vittime di una Giustizia lentissima. Ecco perché ha dichiarato illegittimo l’articolo indicato, per violazione degli artt. 111, comma 2 e 117, comma 1 della Costituzione.
Dunque, non è più di tre anni il tempo considerato ragionevole per la durata del procedimento, ma due, in modo da uniformare la legislazione nazionale alla Cedu (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, articolo 6, paragrafo 1).
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando ha dichiarato che ad oggi sono stati liquidati 700 milioni di indennizzi per l’irragionevole durata dei processi. Tali indennizzi, però, gravano sui cittadini che chiedono Giustizia perché hanno portato all’aumento del contributo unificato, cioè quella tassa che si paga per entrare nel perimetro della Giustizia, quando si inizia una causa.
Nel giudizio amministrativo occorrerà presentare istanza di prelievo, nel procedimento contabile occorrerà produrre istanza di accelerazione sei mesi prima, nel processo davanti alla Cassazione i mesi di anticipo dovranno essere due. Senza questi atti, non potrà essere richiesto il risarcimento per l’irragionevole durata.
La legge 208/15 ha dato un taglio netto alle somme liquidabili: per ogni anno in più di durata il minimo varierà da 400 a 800 € per anno, mentre prima era da 500 a 1500 €, ma ove la durata diventasse eccessiva sarebbero possibili incrementi.
La richiesta va proposta al Presidente della Corte d’Appello del Distretto dove ha sede il giudice del primo grado, sulla base di modelli che saranno approvati da ministeri Giustizia ed Economia.
Però, nonostante quanto affermato dalla citata legge 208/15, i cittadini potranno ricorrere alla Cedu che stabilirà il risarcimento nella misura prevista dalla citata Convenzione, ben superiore a quella ridotta introdotta dal Governo con la legge di Stabilità.