Licenziamento disciplinare, cosa cambia

ROMA – “La felice vita dell’assenteista” da mercoledì 13 luglio non sarà più la stessa per l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 del 20 giugno 2016, attuativo della riforma del pubblico impiego voluta dal ministro Madia. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda le modifiche apportate al procedimento di licenziamento disciplinare. Il mal costume di questo fenomeno è ben distribuito lungo tutto lo stivale, con casi eclatanti per numero di impiegati coinvolti o per le modalità comiche di esecuzione come il caso del dipendente del comune di Sanremo colto dalle telecamere nascoste a timbrare la propria “presenza – assenza” a lavoro in mutande. Eclatante nella provincia catanese, il caso degli oltre 60 impiegati del comune di Acireale coinvolti nell’ambito dell’inchiesta denominata “Ghostbuster” e attualmente arrivata alla decisione della commissione disciplinare del comune di licenziamento per 15 dipendenti.
Ultimi giorni quindi per gli incalliti assenteisti per subire il provvedimento disciplinare ordinario prima dell’entrata in vigore del nuovo procedimento e delle nuove sanzioni.
L’attenzione da parte dell’esecutivo sul fenomeno non è recente e la precedente riforma Brunetta del 2009 parlava già di licenziamenti senza preavviso alcuno per i colpevoli, novità assoluta visto che in precedenza la soluzione della cessazione del rapporto di lavoro senza preavviso era riservata ai recidivi plurimi e quindi nella sostanza altamente disattesa; ma nella pratica gli effetti si sono concretamente verificati solo per una decina di casi.
Gli strumenti messi in campo dalla riforma Madia poggiano essenzialmente su due importanti novità. La prima di queste è data dal “calendario” stretto del procedimento disciplinare. Quando si viene colti sul fatto o si viene immortalati da telecamere, dovrà scattare un meccanismo che porti alla sospensione entro 48 ore e al relativo contraddittorio entro 15 giorni per poi arrivare, se il fatto di reato dovesse essere confermato, al licenziamento nel giro di un solo mese dal compimento del fatto.
La seconda novità introdotta è quella di responsabilizzare i dirigenti prevedendo sanzioni fino al licenziamento nel caso in cui sia mancata una tempestiva attivazione del procedimento disciplinare; chiara la volontà quindi di punire quei dirigenti che in modo omissivo hanno contribuito al dilagare del fenomeno.
L’inattività del dirigente farà partire anche la segnalazione alla Procura della Repubblica dove si valuterà il reato di omissione di atti d’ufficio.
Nei 15 giorni dal rilevamento del fatto, dovrà essere inviata anche una segnalazione alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti dove i magistrati contabili valuteranno entro tre mesi il danno erariale e quello di immagine alla pubblica amministrazione.
La sanzione verrà modulata anche in considerazione della rilevanza mediatica del caso e comunque non inferiore alle sei mensilità più i relativi interessi e le dovute spese per il procedimento.
Nel travagliato passaggio parlamentare la riforma ha incluso alcuni meccanismi di garanzia per i dipendenti accusati di assenteismo come la convocazione in contraddittorio dopo 15 giorni (termine rinviabile di altri 5 per impedimento motivato), e il mantenimento durante la sospensione del diritto all’assegno alimentare.
Saranno quindi fatidiche le 48 ore dal compimento o avvenuta conoscenza del fatto di reato contestato nelle quali i datori di lavoro della Pa avranno la possibilità di farsi forza dei nuovi strumenti messi a disposizione dal nuovo procedimento disciplinare in materia di licenziamento per garantire l’immagine e il funzionamento della Pa.