PALERMO – I Comuni siciliani restano con tanti dubbi sulle modalità di applicazione dei cantieri lavoro. Eppure la data di scadenza per la presentazione dei progetti, è stata fissata dall’assessorato regionale al Lavoro, proprio per oggi, 12 dicembre. Nei giorni scorsi sono scattate così una serie di direttive del Servizio XII del Dipartimento della Formazione professionale per chiarire alcuni passaggi normativi che altrimenti, se fraintesi potrebbero far saltare molti progetti.
I dubbi sono emersi in occasione degli incontri che i funzionari del Dipartimento della Formazione professionale e del Dipartimento Ispettorato Regionale Tecnico dei Lavori Pubblici hanno tenuto con i responsabili degli Uffici Tecnici dei vari Comuni, impegnati nella predisposizione dei progetti per la realizzazione di cantieri regionali di lavoro per disoccupati da finanziare ai sensi dell’articolo 36 della legge regionale n. 6/2009.
Il dubbio preponderante è quello relativo al prezziario regionale: “E’ emersa – dice la dirigente del Servizio XII Silvia Martinico – l’esigenza di un chiarimento, al fine di armonizzare la disposizione della circolare dell’Assessore al Lavoro n. 1/2009”. All’articolo 1 del Decreto del Dirigente Generale dell’Ispettorato Regionale Tecnico dei Lavori Pubblici del 4 settembre 2009, nella parte in cui stabilisce che in sede di calcolo del costo dei materiali, è possibile incrementare tale costo di una percentuale pari al 15 per cento “per le spese generali, comprensivo degli oneri medi della sicurezza insiti per ogni singola lavorazione e dei relativi costi previsti per la formazione ed informazione dei lavoratori”.
A tal fine il Dipartimento precisa che l’importo scaturente dall’applicazione della percentuale del 15 per cento sul costo dei materiali deve essere considerato, nell’ambito del finanziamento, quale contributo da destinare alle spese generali intendendosi per tali anche quelle relative all’acquisto di strumenti di lavoro di piccola entità nonché, fino a capienza del fondo accantonato, le spese occorrenti per fare fronte agli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 in tema di sicurezza. Pertanto, le spese generali e gli oneri derivanti dall’assolvimento degli obblighi connessi con la sicurezza possono essere imputati a questo stesso accantonamento fino ad esaurimento dello stesso, restando a carico del Comune gli eventuali oneri eccedenti rispetto all’importo disponibile.
Alcuni funzionari dei Centri per l’Impiego dell’Isola, impegnati nella formulazione delle graduatorie di avviamento nei cantieri regionali di lavoro finanziati dal Fondo Siciliano, hanno formulato richiesta di chiarimenti in ordine ai limiti di età che devono possedere i soggetti da avviare al lavoro quali manovali comuni. Non sembra che possano sussistere dubbi in ordine all’età massima che è sicuramente di anni 65 non compiuti, in quanto i soggetti da avviare devono essere fruitori dei servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva che, com’è noto, sono riservati ai soggetti in età da lavoro.
Per quanto riguarda il requisito dell’età minima il Servizio XII del Dipartimento rammenta che esso era stato fissato, specificatamente per i cantieri di lavoro, in anni 15 dall’articolo 6 della legge regionale 13/12/’83. Detto limite, tuttavia, deve essere ora adeguato alle nuove disposizioni in materia di età minima per l’accesso al lavoro.