Secondary ticketing, irrogate sanzioni dal valore di 1,7 mln

ROMA – Negli ultimi mesi migliaia di appassionati di musica hanno constatato irregolarità nella vendita di biglietti per i principali concerti tenutisi in Italia. La Siae si era rivolta al Tribunale di Milano, il 2 febbraio alcuni rappresentanti della Società erano stati ascoltati dalla Commissione cultura (vedi articolo del QdS del 21 febbraio 2017) e sin da ottobre 2016 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) aveva avviato cinque istruttorie al fine di verificare eventuali violazioni del Codice del consumo. La settimana scorsa si sono concluse le cinque istruttorie e i procedimenti intrapresi confermano la lettura avanzata dalla Siae nel “Libro bianco del Secondary ticketing”: “Si delinea un vero e proprio sistema che, sfruttando la passione [degli spettatori], tende a incrementare fino a dieci volte il prezzo inizialmente fissato per la partecipazione all’evento”.
Le citate istruttorie sui cosiddetti hot events, quali, ad esempio, i concerti di One Direction, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Bruce Springsteen, Renato Zero, Adele, David Gilmour, Coldplay, U2, Ed Sheeran si sono concluse con sanzioni complessivamente pari a circa 1,7 milioni di euro.
“Un primo procedimento ha riguardato Ticketone SpA, soggetto che – in virtù di un accordo concluso nel 2002 con i maggiori organizzatori di eventi italiani – è allo stato ancora titolare di una esclusiva per il canale online dei principali eventi e mette in vendita i biglietti ai prezzi fissati dagli organizzatori (promoters) per conto dell’artista (cosiddetto mercato primario)” si legge nel comunicato Agcm.
“È risultato che Ticketone – malgrado fosse tenuto contrattualmente a predisporre misure antibagarinaggio – non ha adottato efficaci misure dirette a contrastare l’acquisto di biglietti attraverso procedure  automatizzate, né ha previsto regole, procedure e vincoli diretti a limitare gli acquisti plurimi di biglietti, né ha effettuato controlli ex post diretti ad annullare tali acquisti plurimi. […] L’Autorità, pertanto, ha ritenuto Ticketone SpA responsabile di una pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Codice del Consumo e ha irrogato al professionista una sanzione di un milione di euro”.
Altre quattro istruttorie hanno riguardato invece le modalità informative con cui i principali operatori di secondary ticketing (Seatwave, Viagogo, Ticketbis e Mywayticket) operano sul mercato attraverso internet. “Le contestazioni rivolte ai suddetti operatori – sia pure in misura diversa per ciascuna piattaforma esaminata – hanno riguardato la carente o intempestiva informazione in ordine a diversi elementi essenziali di cui il consumatore ha bisogno per assumere una decisione consapevole di acquisto. In particolare, si è ritenuto che i professionisti, da una parte non precisavano adeguatamente al consumatore le caratteristiche dei biglietti in vendita, non specificandone il valore facciale e il numero di posto e fila né i diritti e le garanzie riconosciuti in caso di cancellazione dell’evento e, dall’altro non chiarivano il proprio ruolo di mera intermediazione svolto sul mercato secondario”.
L’Autorità, pertanto, ha ritenuto i professionisti responsabili di pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo e ha irrogato agli stessi sanzioni pari complessivamente ad oltre settecentomila euro.
L’apertura della casella di posta nosecondaryticketing@siae.it, da parte della Siae, intanto, ha consentito nell’arco di un mese la raccolta di seicento mail e di una serie di informazioni – spesso documentate – che, unite alle rilevazioni ed ai controlli operati nel tempo dalla Società, “hanno fornito un quadro pressoché esaustivo del fenomeno del bagarinaggio 2.0 […] e hanno arricchito di contenuti anche gli spunti per contrastarne o, quantomeno, contenerne gli effetti distorsivi”.