Autovelox, segnalazione necessaria anche per i dispositivi mobili

ROMA – Con la recente sentenza del 22 marzo 2017 n. 286 emessa dal Giudice di pace di Reggio Emilia Daniela Bergami, è stato messo in luce un cambiamento in materia di autovelox e obbligo di segnalazione della presenza su strada di postazioni per il controllo della velocità; fino ad ora aveva fatto fede il d.m. infrastrutture e trasposti del 15 agosto 2007, con il quale dall’obbligo di presegnalazione di tali dispositivi con appositi cartelli venivano esclusi i controlli effettuati mentre si è in movimento.
Ma il Giudice di pace di Reggio Emilia è andata oltre appellandosi alla norma di rango superiore, il comma 6-bis, su segnalazione e visibilità dei controlli: nel caso preso in esame infatti mancava sul tratto stradale la segnalazione di preavviso e dunque l’accertamento di velocità, secondo il giudice, non poteva condurre alla sanzione. Così l’automobilista al quale era stato effettuato il verbale ha ottenuto l’annullamento dello stesso grazie alla mancata visibilità del dispositivo per il controllo della velocità. Il rilevamento era di fatti stato effettuato con un apparecchio dal nome Scout Speed, capace di rivelare la velocità dei veicoli anche quando la pattuglia si trova in movimento, in entrambi i sensi di marcia, permettendo dunque di misurare la velocità in modo istantaneo e senza bisogno dell’intervento manuale di un agente.
Nella sentenza di Reggio Emilia si è dunque applicato il “diritto alla prova” riconosciuto dalla Corte costituzionale (307/2006 e 155/2007) il quale impone che “le sedi stradali” di accertamento debbano essere riconoscibili, anche per evitare che il conducente adotti comportamenti repentini dovuti all’accorgersi improvvisamente del rischio di poter essere sanzionato. Così dunque si annulla la differenza espressa precedentemente tra dispositivi statici e dinamici, arrivando al punto che in entrambi i casi è doverosa e obbligatoria la segnalazione per gli automobilisti.
Un altro aspetto determinante nell’annullamento del verbale deciso dal giudice di Reggio Emilia, è stata la mancanza della contestazione immediata dell’infrazione da parte degli agenti, che è comunque obbligatoria. Nel verbale tale mancanza è stata giustificata sostenendo che l’apparecchio utilizzato consente l’accertamento solo in un tempo successivo, espressione tratta dall’articolo 201, comma 1, lettera e), mentre in realtà essendo posto su un veicolo incrociato in “avvicinamento”, lo Scout Speed utilizzato per effettuare il controllo avrebbe consentito di fermare subito il trasgressore.
La sentenza è significativa e mette in chiaro che per far sì che una multa sia ritenuta valida, l’autovelox deve essere sempre segnalato, sia questo statico o in movimento, notizia che probabilmente servirà a far tirare un sospiro di sollievo a molti automobilisti preoccupati di essere beccati a loro insaputa, anche se il buonsenso vorrebbe sempre che si rispettino i limiti di velocità, si sia o meno a conoscenza della presenza di autovelox.