Leggina “scudo” degli abusi edilizi

PALERMO – Per il momento continua a restare al suo posto la leggina che limita gli interventi della Regione in relazione alle mancate ordinanze di demolizione degli immobili abusivi. L’ultimo aggiornamento in materia è arrivato da Claudia Mannino, deputato del gruppo misto, all’interno di una nota diffusa nei giorni scorsi: “attualmente sulla norma c’è in corso un’istruttoria interministeriale” e soltanto al termine di questa fase si potrà valutare se procedere con la questione di legittimità costituzionale sollevata in una interpellanza.

Il caso risale ormai a più di un mese fa. Il QdS aveva scovato la norma all’interno del collegato alla legge di stabilità regionale
(Pierangelo Bonanno ne ha parlato in dettaglio nel servizio “Abusi edilizi, spunta una ‘leggina’” sul QdS del 7 settembre scorso). Un atto che di fatto impedisce l’invio di commissari ad acta per l’omessa emanazione delle ordinanze di demolizione. In altri termini, l’assessorato del Territorio può esercitare i poteri sostitutivi in un’ambiente limitato e circoscritto che riguarda soltanto la mancata attività degli organi di governo, quindi sindaco, giunta e consiglio comunale, che però non hanno competenza sulle demolizioni. Queste ultime, infatti, riguardano gli organi dirigenziali degli enti locali, gli unici che posso emanare le ingiunzioni demolitorie.

Il dibattito è arrivato fino al Parlamento nazionale
: lo scorso 3 ottobre Claudia Mannino, deputato del gruppo misto, ha presentato una interpellanza urgente su diversi aspetti legati alla tutela del paesaggio in rapporto ad alcune leggi regionali, chiedendo al Presidente del Consiglio di intervenire attraverso la promozione della questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale in quanto le disposizioni di legge richiamate nell’interpellanza si porrebbero in contrasto col principio di tutela del paesaggio che si rintraccia all’articolo 9 della Costituzione.
Tra queste, appunto, l’articolo 49 della legge 11 agosto 2017, n. 16, che apporta delle modifiche all’articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, relativa alle “disposizioni di recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia – si legge nel testo –, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. In particolare, è il comma 2 dell’articolo 49 a disporre che “limitatamente agli interventi sostitutivi disposti dall’assessorato regionale del territorio e dell’ambiente” nei confronti delle amministrazioni comunali inadempienti, devono intendersi “riferiti esclusivamente agli organi istituzionali di governo dell’ente locale (sindaco, giunta e consiglio comunale)”. La disposizione, che ha trovato l’unanimità dai deputati della IV commissione Territorio e ambiente dell’Ars, è stata approvata in aula lo scorso 9 agosto e, secondo quanto riportato, limita e indebolisce “i poteri sostitutivi di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia che spettano alla regione sulla base delle vigenti norme regionali e nazionali in materia”.

L’esito dell’interpellanza, di fatto, lascia aperta ogni ipotesi,
anche se per il momento resta tutto in vigore. Lo ha dichiarato nei giorni proprio Claudia Mannino in una nota, spiegando che “il Governo in risposta alla mia interpellanza urgente informa che un’istruttoria interministeriale è in corso su questa norma e che solo al termine di questa si valuterà se procedere con la questione di legittimità di fronte alla Corte Costituzionale”.