Lotta alla corruzione: controlli serrati sulle partecipate

PALERMO – Le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni o controllano società, fondazioni o altri enti di diritto privato devono vigilare sull’applicazione delle misure anticorruzione da parte di questi organismi. I compiti degli enti pubblici sono chiariti dall’Autorità nazionale anticorruzione nell’ambito delle Linee guida per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottate con la delibera 1134 dello scorso 8 novembre.
 
Il presente documento definisce gli obblighi ricadenti sugli enti privati connessi al diritto del cittadino di conoscere la situazione di ogni singolo soggetto privato, graduandoli in rapporto all’intensità della partecipazione pubblica o in relazione all’attività di pubblico interesse svolta.
 
In tema di trasparenza, le amministrazioni controllanti pubblicano i dati relativi all’elenco degli enti pubblici vigilati e finanziati dalla medesima amministrazione, l’elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l’entità e l’elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate (in ossequio all’articolo 22 del decreto legislativo sulla trasparenza numero 33/2013).
 
La pubblicazione deve evidenziare quali organismi sono in controllo pubblico, per consentire all’Anac di individuare immediatamente i soggetti sottoponibili alle sue attività di verifica. Inoltre, le amministrazioni controllanti sono tenute a rinviare al sito della società o degli enti controllati per le ulteriori informazioni che questi ultimi sono direttamente tenuti a pubblicare.
 
In materia di prevenzione della corruzione, il compito specifico delle amministrazioni controllanti è la vigilanza sulla nomina del Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (Rpct) e sull’adozione delle misure di prevenzione anche con gli strumenti propri del controllo (atto di indirizzo rivolto agli amministratori, promozione di modifiche statutarie e organizzative). Tale attività deve essere prevista ed articolata con azioni concrete e verificabili nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (Ptpc) dell’amministrazione controllante o partecipante.
 
Nel caso di controllo congiunto da parte di più amministrazioni, spetta a queste ultime, anche facendo ricorso ai patti parasociali, stipulare apposite intese per definire a quale di esse competa la vigilanza sull’adozione delle misure e sulla nomina del Rpct.
Le attività di impulso e di vigilanza rispetto alle società in house competono alle amministrazioni che esercitano il controllo analogo, quindi questo profilo comporta anche la definizione di soluzioni ad hoc (attraverso norme statutarie) se è svolto in forma congiunta da più enti.
 
Nei confronti degli organismi solo partecipati, o per i quali vi sia solo potere di nomina degli amministratori, l’Anac sollecita le Pa a stipulare protocolli di legalità che li impegnino ad adottare adeguate misure di prevenzione della corruzione. Rispetto a questi organismi è peraltro essenziale che siano delimitate le loro attività di pubblico interesse, così da contribuire ad una migliore attuazione della legge.