Formazione: accreditamento enti più facile

PALERMO – Novità per gli enti accreditati per la formazione nella Regione siciliana. Da qualche tempo per semplificare l’iter di accreditamento degli enti, sono attive sul sistema S.Ac (la piattaforma on linea dell’assessorato regionale alla Formazione, ndr) diverse modifiche.
 
In particolare, gli enti dovranno presentare la documentazione relativa a tre requisiti, denominati ‘C’, ‘D’ e ‘E’. Il primo è relativo agli adempimenti per l’istituzione di un conto corrente dedicato ai lavoratori per il pagamento dei loro stipendi, il secondo ai risvolti occupazionali del progetto, tasso di successo formativo e tasso di abbandono, il terzo al rapporto di collegamento tra l’ente di formazione e le istituzioni locali, il mondo produttivo ed imprenditoriale. Per quanto riguarda il monitoraggio delle attività gli organismi accreditati dovranno fornire i dati delle performance relative all’anno 2016, mentre entro il 30 aprile prossimo gli enti dovranno fornire i dati relativi all’anno 2017. Ancora, gli enti, per i primi due anni a scopo sperimentale, saranno tenuti a fornire i dati compilando appositi report di monitoraggio ed inserendo i relativi documenti richiesti per i requisiti ‘D’ ed ‘E’. Con il sistema di monitoraggio a regime gli organismi, accreditati standard, presenteranno i requisiti ‘D’ ed ‘E’ entro il 30 aprile di ogni anno così come esplicitato nelle disposizioni del 2015.
 
In base ai valori raccolti in questo biennio l’amministrazione regionale provvederà a fare le dovute valutazioni per determinare i valori-soglia minimi da approvare, con successivo provvedimento del dirigente generale, per il biennio successivo, e ciò permetterà di lavorare sempre su dati aggiornati e legati all’effettiva attività in corso.

Anche gli organismi accreditati di diritto saranno tenuti a presentare i requisiti ‘D’ ed ‘E’ ed i report annuali. Già nel 2015 il precedente assessore regionale alla formazione, Bruno Marziano, aveva pubblicato una circolare per spiegare l’avvento delle nuove norme di semplificazione, partendo dalla definizione dei termini, come indicati nel comma 2 dell’articolo 3 del Decreto del presidente della Repubblica numero 25/2015, in conformità all’intesa siglata in conferenza Stato­Regioni il 20 marzo 2008 e riportata al comma 3 dell’articolo 1. Con l’articolo 7 vengono stabiliti i requisiti generali per l’accreditamento per cui, al momento della presentazione dell’istanza di accreditamento, in accordo con quanto stabilito sempre dall’intesa Stato-Regioni, viene richiesta, all’organismo, la conformità ai criteri generali di cui all’articolo 1 comma 3 ed il loro mantenimento per tutto il periodo dell’accreditamento.
 
Questi requisiti sono differenziati a seconda del tipo di accreditamento richiesto. Le novità apportate nel sistema permettono anche di variare, diversamente da prima, il legale rappresentante senza veder sospesa la pratica, effettuando la cancellazione della nuova pratica di variazione dati, che automaticamente il sistema crea, e creando la pratica di retry. Per poter effettuare una pratica di variazione accreditamento o di mantenimento, è necessario, prioritariamente, completare con esito positivo la variazione dati del legale rappresentante. Per coloro i quali non ottemperano alle prescrizioni di un preavviso di rigetto, entro i termini stabiliti dalle Disposizioni dell’Accreditamento, verrà avviata dall’Amministrazione la procedura prevista di rigetto della pratica. Nel periodo di definizione dello stesso, l’organismo non potrà operare a sistema finché non sarà pubblicato il relativo provvedimento.