Come dettare validamente il proprio biotestamento

PALERMO – Già da qualche settimana è entrata in vigore la legge sul testamento biologico numero 219/2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana numero 12 dello scorso 16 gennaio. La Legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

La più grande novità introdotta dalla Legge è rappresentata dalle Dat, ovvero le disposizioni anticipate di trattamento con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità. Sul sito del consiglio nazionale del notariato è possibile consultare il vademecum sulle novità introdotte in materia di Dat.
Tutte le persone maggiorenni e capaci di intendere e volere possono formulare le Dat. Le indicazioni possono essere manifestate mediante atto pubblico notarile, scrittura privata autenticata dal notaio o scrittura privata semplice consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza del disponente.
 
I cittadini potranno esprimersi in merito all’accettazione o rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Ad ogni modo, la Legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
 
Le indicazioni possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate. Nei casi in cui motivi di urgenza non consentono il rispetto della stessa forma, la modifica o revoca può essere effettuata tramite dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni. La comunicazione mediante videoregistrazione è consentita anche nei casi in cui il dichiarante non è in condizione di firmare.
 
La Legge 219 prevede il deposito delle Dat all’interno di registri regionali. Dunque, se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive, si rischia di non conoscere le disposizioni. La legge di Bilancio per il 2018 ha stanziato 2 milioni di euro per l’istituzione di un registro nazionale. Il consiglio nazionale del notariato ha quasi ultimato un registro nazionale, non accessibile al pubblico per motivi di privacy e senza costi per lo Stato, consultabile da parte di tutte le aziende sanitarie italiane.
 
Inoltre, è possibile nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo disattendere le Dat solo nei casi in cui le indicazioni appaiano palesemente incongrue, non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente o siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle Dat.
 
Sarebbe possibile nominare più fiduciari, ma è sconsigliabile al fine di evitare più contrasti tra loro. Potrebbe essere opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico. Infatti, il fiduciario può rifiutare l’incarico. Infine, il disponente può modificare o revocare il fiduciario in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione.