ROMA – Nati dalla volontà di promuovere la riqualificazione delle strutture turistiche, i condhotel rappresentano un innovativo mix, come dice la stessa parola, tra condominio e hotel. Lo scorso sei marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento che ne specifica definizione, caratteristiche e procedure di avviamento, e che diventerà effettivo a partire dal prossimo 21 marzo.
DEFINIZIONE
Con la dicitura condhotel si indica, come specificato nel decreto, una struttura alberghiera che dispone di una o più unità immobiliari che si trovano nello stesso comune, o in parti di esso, e che forniscono sevizi come vitto e alloggio. Le attività offerte sono coordinate da una gestione unitaria sia per le camere destinate alla ricettività che per le abitazioni destinate a uso residenziale. In sintesi, un privato può decidere di acquistare uno o più alloggi, presenti all’interno di un albergo, diventandone il legittimo proprietario. Il soggetto ne usufruirà per un periodo specificato nel contratto e, per il restante tempo, lo lascerà amministrare dall’albergo, con un guadagno in misura variabile dal 30% al 60% che gli verrà corrisposto in caso di usufrutto del miniappartamento da terzi.
CARATTERISTICHE NECESSARIE
Il condhotel deve, però, attenersi a specifiche condizioni per potersi denominare come tale. Innanzitutto l’intera struttura alberghiera deve essere soggetta a interventi di riqualificazione, in seguito i quali verrà riconosciuta una classificazione minima di tre stelle. L’edificio, in seguito ai lavori di ripristino, deve essere dotato di almeno sette camere al netto delle unità abitative ad uso residenziale, rispettando la percentuale massima del 40% del totale della superficie destinata alle stanze. È inoltre fondamentale la presenza di una portineria che dovrà essere unica e disponibile tanto per clienti quanto per proprietari, nonché una gestione unitaria e integrata dei servizi per una durata specificata a priori nel contratto ma, comunque, non inferiore ai dieci anni dall’avvio dell’esercizio in questione.
COMPRAVENDITA E OBBLIGHI RECIPROCI
I contratti di trasferimento delle proprietà a uso residenziale, appositamente trascritti nei registri immobiliari, devono includere una descrizione accurata dei beni, dell’ubicazione e della struttura oggetto di compravendita. La stessa procedura deve essere rispettata nell’indicare le eventuali aree di gestione comune, così come dei costi relativi alle tasse e alle spese obbligatorie per l’amministrazione e la manutenzione. Deve essere ben chiaro il consenso del proprietario, nel lasso temporale in cui non ne usufruisce, a cedere l’impiego alberghiero della sua proprietà al gestore unico. Nel caso in cui vi sia un qualche impedimento nel rispettare gli obblighi previsti dal contratto, il proprietario della struttura dovrà indennizzare il possessore dell’unità abitativa. Reciprocamente, quest’ultimo si impegna a rispettare le modalità di conduzione del condothel, garantendone l’omogeneità estetica in caso di interventi edilizi. In caso di volontà si scioglimento del vincolo di destinazione alberghiera, l’intestatario dell’albergo dovrà restituire i contributi e le agevolazioni pubbliche percepite. Nell’ipotesi in cui l’attività dovesse fallire, la proprietà dell’immobile rimane del legittimo acquirente.
Una scommessa dunque, per entrambe le parti, che prevede un nuovo modo di gestire il mondo dei soggiorni. Sarebbe auspicabile per il privato orientare i propri investimenti verso un’area ad alta affluenza turistica in modo tale da garantirsi introiti sicuri, proprio nella località in cui ama trascorrere le proprie vacanze, coniugando guadagno e piacere.