Product Governance and Compliance Aspetcs per clienti italiani

La tutela degli investitori non passa più solo per il tramite di una disciplina della trasparenza delle informazioni ma anche e soprattutto una declinazione dettagliata degli obblighi comportamentali dell’intermediario nei confronti dell’investitore. Si tratta di una serie di vincoli finalizzati al Client’s best interest.
 
La Product governance è attualmente disciplinata in 4 passaggi della MiFID 2:
a) considerando che contiene i principi generali, più precisamente viene stabilito che l’intermediario deve comprendere le caratteristiche degli strumenti finanziari offerti o raccomandati e deve istituire politiche specifiche per identificare la categoria dei clienti a cui fornire prodotti e servizi;
b) articolo 16 paragrafo 3: l’intermediario che realizza strumenti finanziari garantisce che questi prodotti siano concepiti per rispondere a esigenze di un determinato mercato di riferimento di clienti finali e adotta tutte le misure necessarie per garantire che quegli strumenti finanziari siano distribuiti a quel mercato di riferimento.
c) Articolo 24: l’intermediario deve conoscere e comprendere i meccanismi del processo di approvazione del prodotto che non ha potuto contribuire a realizzare, compreso il mercato di riferimento e le caratteristiche del prodotto.
d) Articolo 9: gli obblighi di informazioni si aggiungono a quelli già precedentemente previsti non sostituendo quelli relativi all’informazione dei clienti, all’adeguatezza e appropriatezza, identificazione e gestione dei conflitti di interesse e degli incentivi. Ogni investitore dovrà essere sottoposto ad una valutazione di adeguatezza dei rischi, attraverso la verifica delle sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, anche riguardo al tipo specifico di prdotto e servizio, la sua situazione finanziaria ed i suoi obiettivi di investimento.
 
Bisogna individuare il grado di tolleranza al rischio degli investitori.
La product governance, dunque, prevede uno specifico processo di approvazione per ogni strumento finanziario offerto sul mercato e la definizione di una strategia di distribuzione.
 
Ruolo centrale nella P.G. è la Compliance, l’organo di gestione che dovrà procedere alla supervisione dello sviluppo e della revisione periodica delle regole interne che disciplinano il processo di approvazione dei nuovi prodotti.
 
Secondo il richiamato art. 9, l’organo di gestione (in Italia, Consob e Banca d’Italia) definisce, approva e controlla la politica dell’impresa relativa alla prestazione o offerta di servizi, attività, operazioni e prodotti, conformemente alla tolleranza al rischio dell’impresa e alle caratteristiche ed esigenze dei clienti dell’impresa destinatari delle prestazioni o offerte. Secondo l’ESMA, infatti, la Compliance – l’organo di gestione deve avere un controllo effettivo sul processo di Governo dei Prodotti, anche attraverso report periodici. Viene addirittura stabilita una responsabilità specifica dell’organo di gestione sulle regole del governo.
Così, i periodici rapporti della Compliance divengono strumento di controllo e di vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti. Anzi, nel final report. Viene espressamente previsto l’obbligo di invio dei rapporti dell’intermediario sulla strategia della distribuzione alle autorità di vigilanza se richiesti.
 
Avv. Cinzia Capizzi
(2.4 – continua)