E-fattura: regole tecniche per ricezione ed emissione

ROMA – Il mondo dell’e-fattura, grazie al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 30 aprile, ha intrapreso un nuovo percorso volto alla semplificazione delle procedure per gli operatori coinvolti.
 
Con la circolare n.8/e, infatti, l’Ente ha fornito chiarimenti relativi alla procedura di fatturazione digitale, stabilendo indicazioni e modalità di applicazione del sistema b2b che, dal 1° luglio 2018 entrerà in vigore per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e, successivamente, dall’1 gennaio 2019 diventerà obbligatorio anche tra privati.
 
Più nel dettaglio, il provvedimento riformula il sistema di Sdi (sistema di interscambio) e le modalità attraverso le quali viene notificato ai contribuenti l’esito della trasmissione della fattura stessa.
 
Una delle più grandi novità e rappresentata dal fatto che il soggetto committente del documento potrà acquisire, in modo del tutto automatico, i dati identificativi del cessionario e l’indirizzo telematico dello stesso tramite un QR-code reso disponibile dall’Ente per tutte le partite Iva che si sono registrate nell’area personale del sito Internet.
 
In merito ai processi inerenti il processo d’invio e di ricezione dell’e-fattura, sono stati rimodulati i termini della cosiddetta “ricevuta di scarto”, ovvero il sistema, prima di inoltrare i dati al destinatario, si occuperà di fare tutti i controlli necessari, come il corretto inserimento dei dati anagrafici, la coerenza dei dati inseriti, la presenza nell’elenco tributario della partita Iva del committente. Nel caso in cui si verifichino delle inesattezze, sarà lo stesso sistema a inoltrare un avviso della mancata ricezione della fattura, che in tal caso sarà scartata. I tempi di tale procedimento sono stati ridotti a cinque giorni, rispetto ai 15 previsti in precedenza.
 
Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia ha reso disponibile un servizio di registrazione, dell’indirizzo telematico, cioè una Pec o un codice destinatario, prescelto per la ricezione dei file. Può però verificarsi un terzo caso in cui, per cause tecniche non imputabili al SdI il recapito non fosse possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto trasmittente.
 
Il cedente/prestatore dovrà a questo punto comunicare nell’immediato, per vie differenti rispetto al Sdi, che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia, e può farlo anche tramite la consegna di una copia informatica o analogica del documento stesso. La procedura è da ritenersi pressoché identica anche nel caso di destinatari di soggetti passivi d’imposta che si trovano in regime di vantaggio o forfettario, oppure se si tratta di produttori agricoli a regime speciale.
 
Al fine di agevolare tutti i soggetti interessati, con la circolare 8/e, l’Agenzia ha informato gli utenti di aver reso disponibile un’app dedicata che rappresenta, senz’altro, uno strumento di innovazione che pone il Fisco in una condizione di avanguardia. Tramite l’applicazione, infatti, tutti gli emissari di fatture digitali potranno accedere anche tramite dispositivo mobili, ai dati della controparte che ha acquistato beni o servizi.
 
Il sistema digitalizzato, inizialmente nato con l’obiettivo di rendere il più possibile trasparenti le operazioni di fatturazione e di colpire i furbetti dell’evasione fiscale, ha fatto grandi progressi volti alla “sburocraticizzazione” delle procedure e alla semplificazione della conservazione dei documenti per cui, su richiesta degli operatori economici, potrà essere la stessa Agenzia a costruire una sorta di archivio personalizzato delle partite Iva.
 
Resta immutata la situazione per la Pa nonostante la scadenza dell’1 luglio sia vicina. I provvedimenti in questione, però, al momento coinvolgono solo l’interscambio tra privati. Diverso, infatti, il discorso per quanto attiene le Pubbliche amministrazioni, per le quali resta obbligatoria la presenza del codice univoco per l’indirizzamento della fattura, pena il mancato esito della procedura. Tale codice deve essere reperito dalla stessa Pa all’interno dell’indice delle pubbliche amministrazioni, senza poter scegliere modalità di fatturazione diversa da quella indica, come accade invece per i privati. Tutto ciò comporta un allungamento del processo stesso, senza considerare il fatto che il termine dei cinque giorni per la notifica da parte del Sdi, passa a 10 nel caso delle Pa.
 
A fronte di un notevole percorso di ammodernamento delle procedure richieste dal fisco, si rendono però necessarie ulteriori misure semplificative che coinvolgano tutti i soggetti interessati, soprattutto tenendo conto dell’imminente scadenza di ingresso obbligatorio dell’e-fattura del prossimo luglio delle Pa che, anziché promuovere la trasparenza, rischia di causare ulteriore confusione e di riproporre le solite lungaggini della burocrazia.