ROMA – Il contribuente che riceve una cartella di pagamento o l’avviso di accertamento esecutivo ha 60 giorni di tempo prima che l’Amministrazione finanziaria possa procedere alla riscossione. Una volta decorso tale termine, l’agente potrà porre in essere le necessarie azioni per la tutela e il recupero del credito erariale.
Tra i mezzi esperibili: la notifica del pignoramento anche presso terzi con inizio dell’espropriazione forzata; l’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore; il fermo dei beni mobili registrati e porre in essere eventuali azioni cautelari e/o conservative. A tal fine, agli agenti della riscossione è concesso accedere ai dati detenuti da pubblici uffici e dall’Anagrafe tributaria, nonché a quelli di già in possesso dell’Agenzia delle Entrate.
IL PIGNORAMENTO
Il primo dei mezzi con i quali l’agente può porre in essere la condotta espropriativa è il pignoramento: può essere mobiliare o immobiliare e consiste in un’intimazione al debitore a non adottare alcun tipo di comportamento finalizzato a sottrarre il bene pignorato alla garanzia patrimoniale del creditore. Se l’espropriazione non viene iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dall’avviso di accertamento esecutivo, l’agente è tenuto a inoltrare intimazione ad adempiere al pagamento che dovrà essere eseguito entro i successivi cinque giorni. Ai sensi dell’art. 53 co.1 Dpr 602/1973, il pignoramento perde efficacia se entro duecento giorni dalla sua esecuzione non è iniziata la procedura di vendita al pubblico incanto. Il pignoramento mobiliare presta più garanzie al debitore: il bene sarà gravato solo nei limiti di un quinto ed esclusivamente quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni non sia atto a soddisfare il debito. Di contro, il pignoramento immobiliare può gravare su qualsiasi bene appartenente al debitore eccetto l’abitazione principale salvo i casi in cui la stessa sia catalogabile come bene di lusso: in ogni caso il debito per il quale si procede deve essere superiore a 120.000 euro. È necessario che venga preventivamente iscritta ipoteca e che siano trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione infruttuosa. Il pignoramento presso terzi riguarda tutti i casi in cui il contribuente, debitore nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sia al contempo titolare di un credito nei confronti di altri soggetti. In questo caso la notifica deve essere inoltrata a entrambi i soggetti.
IPOTECA ESATTORIALE
Più invasiva l’ipoteca esattoriale: può costituirsi per un credito di almeno 20 mila euro e si pone come atto prodromico all’espropriazione mediante pignoramento immobiliare.
L’ipoteca viene iscritta per il doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede solo dopo aver notificato l’avviso che in mancanza di pagamento verrà iscritta ipoteca.
La Cassazione con sentenza 26129/2017 ha statuito la possibilità di impugnare l’avviso, specificando che la stessa costituisce solo una facoltà, in quanto il potere all’impugnativa può essere esercitato al più tardi con la successiva iscrizione ipotecaria.
FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI
Il fermo dei beni mobili registrati – disciplinato dall’art. 86 Dpr 602/1973 – comporta il blocco del bene e si concretizza con l’iscrizione negli appositi registri (Pra) con la conseguente impossibilità di utilizzo del mezzo. Questo, però, non limita il potere del proprietario di disporre del veicolo e quindi di alienarlo a terzi, ma il trasferimento di proprietà sarà comunque gravato dal vincolo amministrativo. A differenza degli altri istituti, il fermo può essere disposto per qualunque importo del credito erariale, ma è necessaria preventiva comunicazione al debitore con la quale si informa che se il pagamento non dovesse avvenire entro 30 giorni si procederà al fermo.
BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
In ultimo, gli agenti della riscossione posso ingerire nella sfera del debitore anche relativamente a un credito che lo stesso vanti nei confronti di una Pubblica amministrazione o di una società a prevalente partecipazione pubblica. Il contribuente potrebbe vedersi bloccato il dovuto pagamento così come disposto dall’art. 48 bis Dpr 602/73. Spetta alla pubblica amministrazione, prima di effettuare pagamenti superiori a cinquemila euro, verificare che il contribuente non versi in situazioni di inadempienza derivanti da cartelle di pagamento.