I Confidi contro la restrizione del credito

PALERMO – La restrizione del credito da parte delle banche in Sicilia potrebbe essere solo un brutto ricordo per gli imprenditori.
Stanno infatti per partire anche nell’Isola i cosiddetti Confidi regolati dalla normativa 107 del Testo unico bancario. Si tratta di strutture che sono del tutto uguali al classici Confidi che tutt’oggi sono in attività in Sicilia, con la differenza che questi organismi potranno operare come se fossero delle vere e proprie banche. Quindi delle banche che potranno erogare fondi in prestito alle aziende con tassi di interesse molto bassi.
Allo stato attuale ne sono stati riconosciuti di Confidi correlati alla legge 107 soltanto 8 in tutta Italia e non ne figura nessuno della Sicilia. Pare però che sia oramai in dirittura d’arrivo Unifidi Imprese Sicilia e a seguirlo a ruota ce ne saranno altri ancora, anche se in tempi un po’ più dilatati. Intanto una prima pietra sta per essere apposta nell’Isola dove le imprese hanno dovuto fare i conti nel 2009 con la crisi internazionale che ha visto le banche chiudere i cordoni delle borse.
In questo senso, tra le tante indagini statistiche spicca quella di Bankitalia che ha potuto appurare come le banche in Sicilia da un po’ di tempo a questa parte, ed esattamente da quando si è aperta questa profonda crisi internazionale, hanno le braccine troppo corte e non vogliono più stanziare prestiti agli imprenditori. Bankitalia ha in pratica appurato che nel 2008, ultimo anno censito, il credito alle imprese si è attestato al 4,8 per cento. Il che significa che si è più che dimezzato rispetto all’anno precedente. Infatti nel 2007 il credito erogato dalle banche alle imprese siciliane si era fermato all’11,5 per cento.
L’articolo 13 della “legge Confidi” attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i Confidi tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del Tub, tenuto dalla Banca d’Italia. Tale disciplina normativa consente ai soggetti iscritti nell’elenco speciale una maggiore operatività rispetto agli altri Confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale. I Confidi, infine, possono assumere la veste di banche cooperative che, in base al proprio statuto, sono tenute a svolgere prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci.
Dalla restrizione del credito in Sicilia le piccole imprese artigiane sono sembrate quelle più scottate da questo momento di difficoltà economica dei mercati internazionali. E non solo c’è la beffa della restrizione al credito ma le imprese siciliane tra l’altro sono costrette a sostenere elevati costi dovuti al mancato adeguamento dei tassi di mercato applicati dalle banche a quelli della Bce. In pratica il mancato adeguamento dei tassi di mercato a quelli di riferimento Bce costa alle imprese siciliane svariati milioni di euro.
 

 
L’approfondimento. Una legge che oggi prende corpo concretamente
 
I “Consorzi di garanzia collettiva dei fidi” (Confidi), prendono spunto dalla normativa secondaria di attuazione dell’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, numero 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il documento definisce uno schema di disciplina secondaria applicabile ai Confidi che assumono la forma di banca cooperativa o che si iscrivono nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario.
è stata introdotta in pratica una riforma generale della disciplina dei Confidi che prevede, tra l’altro, la possibilità per i medesimi di assumere la veste di soggetti vigilati (intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – Tub e banche cooperative). In coerenza con il previgente quadro normativo è previsto che, in via ordinaria, i Confidi si iscrivano in una sezione speciale dell’elenco previsto dall’art. 106 del Tub, tenuto dall’Ufficio italiano dei cambi.
Questi organismi, salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (art. 13, comma 55, della “legge Confidi) possono svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dall’ordinamento.