Monitoraggio dei contribuenti: gli strumenti a disposizione del Fisco

ROMA – Tra i molteplici strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, quello che rappresenta il maggior grado di invadenza nei confronti dei contribuenti pertiene ai controlli tributari. Nell’esercizio degli stessi, inevitabilmente, si crea uno scontro-confronto tra chi quei controlli esegue e chi li subisce.
L’area dei controlli amministrativi-tributari si snoda in tre grandi gruppi: i controlli automatici, i controlli formali delle dichiarazioni e, in ultimo, rappresentano un maggior grado di ingerenza quelli svolti attraverso il processo verbale di constatazione.
 
 
LIQUIDAZIONE AUTOMATICA
In virtù del combinato disposto dell’art. 36 bis del Dpr 600/73 con il 54 bis del Dpr 633/72, l’Amministrazione finanziaria procede alla liquidazione delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, entro l’inizio del termine per la presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo.
Non bisogna farsi fuorviare dal termine “liquidazione”, in quanto non viene liquidato nulla. Si procede semplicemente al calcolo del dovuto tenendo conto dei redditi dichiarati in precedenza e dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria e assolve alla correzione di errori materiali e di calcolo nonché alla riduzione di deduzioni o detrazioni non dovute. E questo vale tanto per la disciplina Ires e Irpef, quanto per l’Iva. Inoltre, il termine sopra ricordato è ordinatorio. Tuttavia, nel caso in cui emergano irregolarità, la notifica della cartella di pagamento dovrà avvenire entro termini decadenziali e, precisamente, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Infatti, ai sensi dell’art 36 bis Dpr 600/73 in combinato con l’art54 bis Dpr 633/72, in questi casi l’Amministrazione notifica il cosiddetto “avviso bonario di pagamento” presso la residenza del contribuente o per via telematica. A decorrere da questa data, il contribuente, non potendo più sanare tali irregolarità mediante ravvedimento operoso che è ammesso fino alla notifica dell’atto impositivo, ha trenta giorni di tempo per adempiere al pagamento totale o della prima rata in caso di adempimento dilazionato così come previsto dall’art. 3 bis del d.lgs. 462/97: la dilazione è possibile fino a un massimo di otto rate trimestrali e di pari importo. A questo punto il contribuente potrà optare per la definizione totale dell’avviso oppure per l’impugnazione delle somme iscritte a ruolo.
 
CONTROLLO FORMALE
Per quanto concerne il controllo formale, disciplinato dall’art. 36 ter Dpr 600/73, esso si sostanzia in un esame documentale dei giustificativi di spese portate in deduzione e detrazione o ancora, per tutti quei redditi soggetti alla disciplina del responsabile d’imposta, delle ritenute subite. A tal fine, tramite apposita comunicazione, viene chiesto al contribuente di esibire la documentazione entro trenta giorni dalla stessa. Qualora non venga fornita la documentazione richiesta o venga fornita – a giudizio dell’Amministrazione – in modo erroneo o incompleto, l’Ufficio competente notifica avviso bonario con contestuale richiesta delle maggiori imposte, delle sanzioni da ritardato versamento e ancora degli interessi nella misura del 30%. Riguardo ai termini vale la stessa disciplina esaminata per la liquidazione automatica.
 
ALTRE ATTIVITA’ ISPETTIVE
Le altre attività ispettive sono a loro volta raggruppabili in due categorie:
-poteri il cui esercizio presuppone in genere l’intervento diretto presso la sede del contribuente (accesso, ispezione e verifica – articolo 52 del Dpr 633/1972 e articolo 33 Dpr 600/1973);
-poteri di acquisizione di informazioni, dati, documenti e notizie, senza l’esecuzione di accessi presso il contribuente (articolo 5q Dpr 633/1972 e articolo 32 Dpr 600/1973).