Licenziato chi parla male dell’azienda sui social

PALERMO – Utilizzare espressioni offensive e diffamatorie sui social network contro il proprio datore ha ripercussioni sulla propria stabilità lavorativa. Con la sentenza numero 10280 del 27 aprile 2018, la Corte di Cassazione sezione lavoro afferma che le critiche offensive del lavoratore postate sulla propria bacheca facebook creano un grave danno all’immagine aziendale ed hanno natura diffamatoria tale da giustificarne il licenziamento.
 
Al centro della vicenda il ricorso proposto da una dipendente, avverso la decisione della Corte d’Appello di Bologna e del tribunale di Forlì che aveva rigettato il ricorso volto all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimatole per giusta causa, al fine di ottenere le tutele ex articolo 18 della Legge 300/1970.
 
 
La Corte d’Appello rilevava un comportamento idoneo ad incrinare irrimediabilmente il vincolo fiduciario coessenziale al rapporto di lavoro e deducibile a giusta causa di licenziamento. La ricorrente si difendeva affermando che “l’uso di facebook aveva determinato l’inconsapevolezza di esporre nel mondo reale il proprio sfogo, diretto nelle intenzioni a pochi interlocutori ammessi”.
 
Continua la ricorrente affermando che “anche per il contesto di riferimento, le modalità espressive doveva considerarsi usuali nel linguaggio sociale come forme verbali critiche, dirette a manifestare un proprio disagio, avvertito come intollerabile rispetto all’organizzazione del lavoro ritenuta inadeguata, senza riferire le espressioni diffamatorie a soggetti direttamente individuabili”.
 
La condotta contestata e posta a base del licenziamento consisteva in affermazioni pubblicate su facebook in cui si esprimeva disprezzo per l’azienda, con irrilevanza della specificazione del nominativo del rappresentante della stessa, essendo facilmente identificabile il destinatario.
 
La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.
 
La condotta di postare un commento su facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che se o stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale correttamente il contegno è stato valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo.
 
In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 200 euro per esborsi, 400 euro per compensi professionali e al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%. È comunque compito del giudice valutare la gravità dei comportamenti tenuti dal lavoratore e la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell’elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare, quale evento “che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.