ROMA – Le verifiche tributarie costituiscono il principale modulo ispettivo adottato dalla Guardia di finanza in materia fiscale: proprio la circolare 1/2018 della Finanza ha affrontato diversi aspetti del rapporto Fisco-contribuente.
Dal punto di vista strettamente legislativo, va segnalato che nell’ordinamento nazionale non esiste una definizione normativa di “verifica fiscale”. Le disposizioni in tema di accertamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto utilizzano diverse nozioni che talvolta risultano quasi “interscambiabili” quali “verifica”, “ispezione”, “verificazione” e “controllo”.
Al riguardo, si richiamano l’art. 32, comma 1, n. 1) del Dpr n. 600/1973 e l’art. 51 comma 2, n. 1) del Dpr n. 633/1972, ove si legge che “per l’adempimento dei loro compiti, gli Uffici delle imposte possono procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche”.
A differenza dei “controlli a tavolino” che si esplicano nei confronti del contribuente mediante dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, la verifica fiscale può coinvolgere direttamente il contribuente. E, se nei controlli a tavolino il contraddittorio preventivo rappresenta solo una facoltà rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, le verifiche si realizzano attraverso la formazione di un contraddittorio progressivo, così come avviene nell’applicazione della disciplina degli studi di settore, o ancora del redditometro, e di tutte le altre attività istruttorie che riguardano gli operatori economici quali imprese o enti. In tutti questi casi il controllo diretto presso il contribuente si attua attraverso le verifiche fiscali.
L’accesso nei locali del contribuente
L’accesso presso l’operatore economico è propedeutico alla ricerca e acquisizione di documenti contabili ed extracontabili al fine di procedere a ispezione documentale. È necessario che il contribuente o il consulente in sua vece acquisiscano l’ordine di servizio per verificare qual è la fonte di innesco, i poteri esercitabili, il luogo dell’accesso e il soggetto sottoposto a verifica.
Ai sensi dell’art 52 co. 2 Dpr 633/1972, tutti i documenti dei quali il contribuente rifiuta l’esibizione non possono essere assunti come elementi probatori nella successiva fase amministrativa o contenziosa. Tale divieto scatta nel momento in cui il contribuente esprime il rifiuto e gli agenti lo verbalizzano.
Ispezione
L’ispezione consiste nella ricerca di atti e documenti necessari all’espletamento efficiente dei controlli nonché alla verificazione della regolarità delle scritture contabili.
Verifica
Essa consiste nell’effettuazione di riscontri sulla gestione ispezionata attuata sulla base dei documenti contabili ed extracontabili rinvenuti precedentemente e che il contribuente ha l’obbligo di tenere (si pensi al libro giornale, al libro degli inventari). Nel corso della stessa è importante che il contribuente mantenga un ruolo attivo partecipando ai controlli posti in essere fornendo un supporto immediato qualora gli agenti verificatori fraintendessero determinati comportamenti o prassi aziendali giungendo ad attribuzioni di responsabilità, a volte, immotivate.
Garanzie del contribuente nella fase di verifica (Art. 12 l. 212/2000)
La permanenza dei verificatori nei locali dell’operatore economico non può perdurare per più di 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità. Sono solo 15 giorni, invece, se si stratta di imprese con contabilità semplificata.
Il contribuente dovrà essere informato sui giorni di permanenza e può farsi assistere da un esperto.
Qualunque osservazione deve essere fedelmente riportata nei verbali giornalieri. Per qualunque irregolarità, il contribuente potrà rivolgersi al Garante.
Infine, ha diritto, entro 60 giorni dalla consegna del Processo verbale di constatazione(Pvc) a presentare osservazioni scritte.
Il processo verbale di constatazione (Pvc)
Questo è il documento che segna la conclusione delle indagini. Si tratta dell’atto con il quale gli organi fiscali documentano i risultati della propria attività di controllo evidenziando le infrazioni rilevate (cd. rilievi). Ai sensi dell’art. 12 co 7 dello Statuto del contribuente – approvato con legge 212/2000 – “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”. Il mancato rispetto del termine determina l’illegittimità del successivo atto impositivo.