Congelate dall’Agenzia delle Entrate le compensazioni “a rischio”

ROMA – Congelate dall’Agenzia delle Entrate per 30 giorni le compensazioni a rischio. Con la legge 205 del dicembre 2017, ossia con la manovra 2018, al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta, sono state introdotte alcune disposizioni che prevedono la sospensione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per un periodo di tempo massimo di trenta giorni, dell’esecuzione delle deleghe di pagamento, ossia i modelli F24 che contengono compensazioni e che presentano profili di rischio.
 
Se dal controllo automatizzato dell’Agenzia, il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero dopo l’infruttuoso trascorrere di trenta giorni dalla data di presentazione della delega, la stessa diventa efficace, per cui tutti i versamenti e tutte le compensazioni in essa previsti si considerano regolarmente effettuati.
 
Diversamente, i versamenti e le compensazioni, inseriti in modelli F24 considerati a rischio, si considerano non effettuati.
La citata legge 205/2017 ha previsto pure l’emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per stabilire i criteri e le modalità di attuazione delle precedenti disposizioni.
Tale provvedimento è stato emanato il 28 agosto u.s. (Provvedimento n. 195385 del 28/8/2018).
 
Più in particolare, l’Agenzia ha stabilito quanto appresso:
La sospensione della delega viene comunicata al soggetto che ha inviato il modello F24 attraverso un’apposta ricevuta contenente anche l’indicazione della data in cui detta sospensione perde efficacia. Pervenuta la comunicazione, l’interessato può fornire ogni elemento utile a giustificare la legittimità della delega.
Quando, dopo i dovuti controlli, il credito risulta legittimamente utilizzato, l’Agenzia comunica il perfezionamento del pagamento contenuto nel modello F24.
Quando, invece, dopo i controlli, il credito compensato non risulta correttamente utilizzato, l’Agenzia comunica lo “scarto” della delega e tutti i pagamenti e tutte le compensazioni ivi contenuti si considerano come mai effettuati.
In assenza di comunicazione di scarto nel termine di trenta giorni, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico d’invio.
 
I profili di rischio che possono determinare la sospensione della delega riguardano:
– la tipologia del debiti pagati;
– la tipologia del crediti compensati;
– la coerenza dei dati indicati nel modello F24;
– dati presenti in Anagrafe Tributaria riguardanti i soggetti indicati nel modello F24;
– analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
Pagamenti di debiti iscritti a ruolo di cui all’articolo 31, comma 1, del D.L, 31 maggio 2010 n.78, ossia quelli relativi ad imposte erariali e relativi accessori, d’importo superiore a millecinquecento Euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
 
Nel rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente, le nuove norme sulle compensazioni entrano in vigore a partire dal 29 ottobre 2018.