Corsi di formazione medicina, Tar: “Criterio minore anzianità illogico”

ROMA – È stato annullato il decreto ministeriale che regola l’accesso ai corsi di formazione in medicina generale, nella parte in cui prevede che a parità di punteggio tra candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea.
 
L’ha deciso il Tar del Lazio, in accoglimento di un ricorso proposto dagli avvocati Santi Delia e Michele Bonetti per uno studente siciliano che ha partecipato nell’ottobre 2018 a uno dei corsi in questione, salvo poi essere escluso dalla graduatoria proprio in virtù di quel criterio di preferenza poi contestato.
 
“Si tratta di un criterio assolutamente illogico e irrazionale – si legge in una nota degli avvocati Delia e Bonetti – che paradossalmente finisce per premiare solamente i soggetti che hanno impiegato più tempo a laurearsi e non certamente i migliori. E adesso il Tar ha riconosciuto questa tesi”.
 
Per i giudici amministrativi, infatti, “il criterio di preferenza della minore anzianità di laurea non appare legato a nessun principio oggettivo di merito, ma a circostanze soggettive e fattuali irrilevanti ai fini dell’accesso ad un corso formativo destinato a costituire a sua volta titolo di valutazione per l’inserimento nella professione medica di base”.
 
“Un sistema così strutturato – commenta l’avvocato Delia – affida sostanzialmente al caso l’ammissione al percorso di formazione, in aperta violazione di tutti i principi che sottendono ogni procedura concorsuale, finalizzata sempre alla scelta dei migliori.
 
Volendo dargli una logica, potrebbe essere individuata nella circostanza che la minore anzianità di laurea dovrebbe corrispondere ad un aggiornamento più recente. Paradossalmente, tuttavia, si dimentica che se è questa la ratio, l’aggiornamento più recente deve essere riferito anche al post lauream.
 
Un criterio che andando a valorizzare semplicemente la data di conseguimento del diploma di laurea, non tiene in considerazione la reale preparazione dei vari concorrenti: è irragionevole che soggetti operanti nel medesimo settore, ossia quello medico, subiscano regole diverse nella disciplina dell’accesso ai corsi di formazione post lauream, quando si verificano situazioni di ex aequo”.