La presunzione fiscale in materia di indagini bancarie

ROMA – Un contribuente ha proposto ricorso contro un avviso di accertamento con il quale l’ufficio contestava maggiori ricavi ai fini Iva, Irap e Irpef, avvalendosi della presunzione legale prevista dagli articoli 32, n. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972.
 
Queste disposizioni autorizzano l’Amministrazione finanziaria a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente.
 
In primo grado, la Commissione tributaria provinciale ha emesso una sentenza favorevole al contribuente. Dopo l’appello dell’Agenzia delle entrate, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondata solo in parte la pretesa fiscale. Da qui il ricorso per Cassazione dell’ufficio il quale, con le sue deduzioni, confermava la legittimità della ripresa a tassazione delle somme movimentate sul conto corrente intestato ai genitori del contribuente, considerando dette somme ricavi professionali.
 
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 22089 dell’11/9/2018, ha accolto ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, confermando l’applicabilità della presunzione prevista dagli articoli 32, del D.P.R. n. 600/73 (in materia di Imposte dirette) e 51 del D.P.R. n. 633/72 (in materia di IVA), sostenendo che, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale e il rapporto di stretta contiguità familiare tra l’amministratore o i soci e i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, per superare la presunzione posta a carico del contribuente (in virtù della quale i prelevamenti e i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa), “è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività”, come peraltro in precedenza affermato dalla stessa Corte con sentenza n. 14556/2018.
 
Secondo la Cassazione, la presunzione di cui all’articolo 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973, in materia di imposte sui redditi, e quella di cui all’articolo 51, comma 2, n. 2, D.P.R. 633/1972 per l’Iva, è una presunzione legale juris tantum, che permette di considerare come ricavi professionali o d’impresa tutti gli accrediti risultanti sul conto corrente del contribuente e su quello dei congiunti.
 
Spetta, quindi, al contribuente dimostrare l’estraneità delle movimentazioni bancarie alle operazioni imponibili, fornendo una prova analitica della estraneità dei versamenti bancari all’attività svolta.