PALERMO – Prima che diventasse legge in Italia a partire da gennaio 2010 la class action è stata resa nota al grande pubblico dal film “Erin Brokovic” interpretato da Julia Roberts. La protagonista del film è quella della piu’ importante class action negli Stati Uniti: una causa da 333 milioni di dollari vinta da una donna contro la “Pacific Gas and Electric Company” che aveva contaminato le falde acquifere di una cittadina californiana e provocato tumori ai residenti.
In Italia il percorso che ha portato al raggiungimento di questo importante strumento di tutela per i consumatori è stato lungo e tortuoso: trova le sue radici nel riconoscimento, diversi anni fa, degli interessi diffusi, che non fanno capo ad un singolo, ma a collettività. La legge sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dal 30 giugno 2008: tuttavia il Governo ne aveva disposto il rinvio al 1° gennaio 2009 anche per estenderne l’efficacia alle Pubbliche Amministrazioni. Con il decreto “Milleproroghe” approvato il 18 dicembre 2008 dal Consiglio dei Ministri la class action è stata fatta slittare ancora: entra in vigore con il decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. I consumatori danneggiati saranno legittimati ad agire sia autonomamente sia attraverso le associazioni dei consumatori cui daranno mandato. La relativa sentenza favorevole avrà effetto o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nella stessa situazione dell’attore. È stata definitivamente approvata la “class action pubblica”. Tuttavia l’articolo 7 che prevede che la concreta applicazione del presente decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici (comma 1) e alle regioni ed agli enti locali (comma 2) è determinata, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati. Vale a dire per questi enti niente class action prima dei decreti attuativi.
La class action è un punto di equilibrio tra il governo, le industrie e i cittadini. È uno strumento di tutela per i consumatori e per quelle imprese che rispettano le regole, contro la concorrenza sleale.
Ma a chi si può rivolgere in Sicilia il consumatore? Sono numerose le associazioni a tutela di questa categoria radicate sul territorio: l’Adusbef, specializzata nel settore bancario e finanziario, ha sedi a Catania, Palermo, Gangi, Messina, Capo d’Orlando, Villafranca Tirrena; la Legaconsumatori ad Agrigento, Caltanissetta, Bronte, Ragusa, Enna, Messina, Palermo. Codacons, come Adoc, ha sedi in tutti i nove capoluoghi di provincia; a Catania c’è anche la sede di Cittadinanza attiva Sicilia, mentre ad Agrigento ha sede il comitato regionale dell’Unione nazionale consumatori. Tutte con lo stesso obiettivo: proteggere quel signore che ogni giorno paga le bollette del telefono, della luce e del gas, fa la spesa al supermercato e acquista i beni di prima necessità. è un consumatore senza nome, ma l’economia senza di lui si fermerebbe. Per questo va tutelato. Da oggi con uno strumento in più.
Proprio nei giorni scorsi il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi, ha dato comunicazione dell’apertura del primo sportello informativo in Italia sulle class action, a Catania in via Passo Gravina.
Attualmente l’associazione raccoglie adesioni per una class action contro la diffusione dei test di rilevazione dell’influenza A e B, i test, fai da te, sono stati definiti di scarsa sensibilità dai tecnici del ministero e dal ministro Fazio. Il Codacons informerà i consumatori su tutti gli sviluppi di questa azione e, in caso di valutazione di ammissibilità positiva da parte dei giudici, sulle modalità di adesione alle class action promosse”.
Cosa dice l’articolo 1 del decreto di approvazione della Class action
Riportiamo per chiarezza l’articolo 1 del decreto di approvazione della class action, per definire i confini di questa nuova “esperienza giuridica italiana”: “Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.”