Pace fiscale 2019: tutte le novità introdotte dalla “rottamazione ter”

ROMA – Il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, pubblicato in GURI al n. 247, introduce disposizioni urgenti in materia fiscale. Nel merito, l’art. 3 emana una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, per l’estinzione dei debiti risultanti dai carichi con il solo pagamento del capitale, e senza dover corrispondere sanzioni, interessi di mora, ‘sanzioni civili’ e accessorie ai crediti di natura previdenziale
 
L’iter da seguire per aderire alla nuova definizione agevolata, prevista dall’attuale decreto fiscale, è il seguente:
– il debitore dovrà compilare e presentare, entro il 30 aprile 2019, un’apposita dichiarazione predisposta dall’agente di riscossione, manifestando in tal modo la sua volontà a voler aderire , indicando, altresì, il numero di rate, la modalità mediante il quale effettuare il pagamento e l’impegno alla rinuncia ad eventuali pendenze di giudizio dei carichi oggetto della dichiarazione.
– a sua volta, l’agente della riscossione comunicherà a ciascun debitore che avrà fatto richiesta, entro il 30 giugno 2019, l’ammontare complessivo di quanto dovuto, in un’unica soluzione o con piano rateale.
– il versamento integrale in un’unica soluzione dovrà avvenire entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo, con la corresponsione in aggiunta degli interessi al tasso del 2 per cento.
 
Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata può essere effettuato: mediante domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o direttamente presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
 
Con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione verranno estinte automaticamente eventuali procedure esecutive precedentemente avviate, nonché la revoca automatica delle dilazioni sospese per i quali non potranno essere accordate nuove dilazioni. Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento della prima o dell’unica rata, la definizione non produrrà effetti e riprenderanno i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione per la definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto e non determineranno l’estinzione del debito residuo. .
 
Inoltre, il comma 21 prevede per coloro i quali hanno aderito alla precedente definizione agevolata prevista dal D.L. 148/2018, e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 all’integrale pagamento delle residue somme dovute in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, il differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019 , sulle quali sono dovuti interessi calcolati al tasso dello 0, 3% annuo, quest’ultimo più ridotto rispetto a quello stabilito nella nuova definizione agevolata.
 
Ed infine, il comma 25, consente l’accesso alla nuova procedura di definizione agevolata, anche ai contribuenti che non hanno perfezionato la precedente definizione prevista D.L. 193/2016, e quindi non hanno concluso il pagamento delle rate, nonché coloro i quali, dopo aver aderito alla definizione prevista dal D.L. 148/2017 non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate scadute entro il 31 dicembre 2016 di vecchi piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016.