Il Comune di Catania in default, una guida in 9 punti

IL PREZZO DA PAGARE
Deliberazione dissesto, un atto dovuto
 
La procedura di dissesto si apre con una doverosa deliberazione del Consiglio comunale. Si tratta di un atto dovuto e non revocabile, in presenza delle condizioni di default, la cui eventuale omissione è sanzionata con l’insediamento di un Commissario ad acta (art. 247 T.U.) che provvederà in vece dell’Assise cittadina inadempiente. Tra le cause che rendono inevitabile tale dichiarazione vi è il diniego dell’approvazione del Piano di riequilibrio, com’è per esempio accaduto nel caso del Comune di Catania.
Il dissesto comporta gravi conseguenze per almeno tre categorie di soggetti: i creditori, che si vedranno congelare gli interessi, non potranno proseguire le azioni esecutivi ed entreranno in un percorso spesso molto lento per la verifica ed il pagamento dei crediti spettanti; per i dipendenti, per la conseguente necessità di mettere in mobilità il personale in sovrannumero; per tutti i cittadini, a causa principalmente della riduzione dei servizi e dell’aumento di tutti i tributi.
 
ARRIVANO I LIQUIDATORI
Paralisi ed estinzione delle azioni esecutive
 
Ai sensi dell’art. 248 del T.U. 267/2000 (commi 2 e segg.), tutti i crediti anteriori alla dichiarazione di dissesto devono essere sottoposti al vaglio dell’Organo straordinario di liquidazione, con una procedura simile a quella dell’accertamento del passivo nella massa fallimentare.
Altra grave conseguenza è la paralisi e l’estinzione di tutte le azioni esecutive. Si badi bene che la legge parla di “paralisi” delle azioni esecutive, ma non di quelle ordinarie inerenti all’accertamento dei crediti. Ove il credito sia documentalmente fondato ed evidente, i cittadini e le imprese possono anche evitare il contenzioso, ai soli fini dell’accertamento, poiché difficilmente l’Organo Straordinario di liquidazione contesterà il credito (a parte i tempi per l’accertamento), quindi inutile spendere altri soldi in azioni legali. D’altra parte le imprese ricorrono spesso al decreto Ingiuntivo per cercare di avviare poi delle azioni esecutive, ma poiché tale effetto è precluso, tranne casi di crediti dubbi o facilmente contestabili, ci si può rimettere serenamente alle valutazioni amministrative della Commissione dell’Organo Straordinario di liquidazione (tre membri nel caso di grossi comuni).
 
CREDITI CRISTALLIZZATI
Addio a interessi e rivalutazione monetaria
 
I crediti si “cristallizzano”: i debiti insoluti alla data della deliberazione di dissesto, nonché le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate, “non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità”. Trattasi di una cristallizzazione molto dannosa per i creditori, che ove – come spesso tra l’altro accade – vengano poi parzialmente soddisfatti dopo tanti anni, vedranno ancor più eroso il loro credito. Basti considerare che anche i crediti per forniture e servizi, che normalmente sono assistiti in caso di ritardo dalla decorrenza degli interessi moratori previsti dal D. Lgs 231/02, si cristallizzano e non producono più interessi sino all’approvazione del rendiconto della massa passiva.
 
PAGAMENTO DEI CREDITI
Acconti di tanto in tanto o pochi, maledetti e subito
 
La fase dei pagamenti dei crediti prevede due possibilità:
– una cd. ordinaria, in cui l’Organo straordinario di liquidazione procede ad accertare i vari crediti e propone poi dei piani di riparto parziale, anche in relazione alla possibile contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e Prestiti finalizzato al risanamento dei debiti. In questo caso si procede per “acconti”, ma sempre dopo il primo indispensabile step della formazione della massa passiva, proporzionalmente alle risorse disponibili. Poi si procede man mano ad ulteriori pagamenti di acconti.
– una cd. “semplificata” che è prevista dall’art. 258 del T.U. In tale ipotesi, si procede con delle transazioni “a stralcio” che vengono pagate entro 30 giorni dall’accettazione, in percentuale variabile tra il 40 e 60 per cento. La scelta di attivare anche questa procedura semplificata è ovviamente condizionata dalle disponibilità immediate dell’ente. I creditori accettano l’ottica dei “pochi, maledetti ma subito”, ricevendo così un credito fortemente decurtato e svalutato perché non ha più prodotto (spesso per anni) interessi e rivalutazione, sicché difficilmente i creditori otterranno una somma superiore al 30% di quello che sarebbe stato il soddisfacimento integrale del credito.
 
MANNAIA SUL PERSONALE
I dipendenti in esubero collocati in mobilità
 
Il dissesto si abbatte come un mannaia anche sul personale. Le esigenze di risanamento dell’ente impongono infatti ex lege di porre in mobilità i dipendenti in esubero. All’uopo, il Ministero dell’Interno ha individuato dei precisi rapporti medi dipendenti/popolazione a cui gli Enti locali in dissesto devono attenersi per il triennio 2017-2019: un comune con popolazione tra 250.000 e 499.000 abitanti non può superare il rapporto di un dipendente ogni 89 abitanti: è questo, per esempio, il caso del Comune di Catania recentemente finito nel tritacarne del default.
Nella Città dell’Elefante si contano poco più di 300 mila abitanti e dunque il numero di dipendenti da mantenere dovrebbe quindi essere all’incirca di 3.521 unità. Il personale in esubero rispetto a tale numero ricade nell’art. 260 del T.U. , ove si prevede che “i dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell’articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità”.
Per impedire tale effetto nefasto si può ricorrere ad un finanziamento regionale. Per esempio, l’assessorato regionale alle Autonomie locali ha stanziato lo scorso 3 Settembre 2018 un contributo di 3,476 milioni di euro in favore dei comuni siciliani in dissesto.
 
E I I CITTADINI PAGANO
Aumento delle tasse e riduzione dei servizi
 
La conseguenze del dissesto per i cittadini sono di due tipi:
– aumento di tutti i tributi locali all’aliquota massima e necessità di integrale copertura tramite Tari dei servizi di nettezza urbana;
– riduzione di alcuni servizi comunali.
Per quanto riguarda i tributi comunali, l’art. 251 comma 1 impone di “deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita”. Ma per la Tari non vi è alcun limite massimo e così i costi effettivi andranno spalmati su tutti i cittadini.
Per quanto riguarda la riduzione dei servizi comunali e quelli resi dalle società partecipate, si dovrà procedere con la riduzione di almeno il 20% del costo dei servizi. Questo significa, a meno di riuscire a trovare delle nuove economie e sinergie, che verrà tagliato il 20% dei servizi stessi. A questo proposito il Comune ha davanti a sé due strade: tagli lineari orizzontali (riduco proporzionalmente tutti i servizi del 20 %) o tagli selettivi verticali (riduco selettivamente in misura maggiore, ovvero sopprimo, servizi ritenuti meno indispensabili di altri).
 
DOVE SI DOVREBB
A rischio importanti servizi del Comune
 
I servizi pubblici locali indispensabili dovrebbero essere solo quelli contenuti nell’elencazione del DM 28.5.1993, ossia i seguenti: servizi connessi agli organi istituzionali; servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale; servizi connessi all’ufficio tecnico comunale; servizi di anagrafe e di stato civile; servizio statistico; servizi connessi con la giustizia; servizi di polizia locale e di polizia amministrativa; servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica; servizi di istruzione primaria e secondaria; servizi necroscopici e cimiteriali; servizi connessi alla distribuzione dell’acqua potabile; servizi di fognatura e di depurazione; servizi di nettezza urbana; servizi di viabilità’ e di illuminazione pubblica.
Come ben si vede, esulano da novero dei servizi indispensabili alcuni importanti servizi locali comunali, che rischiano quindi di venir soppressi o fortemente ridotti: asili nido comunali, mense scolastiche, scuolabus, ludoteche, centri estivi, servizi contro la dispersione scolastica, servizi di integrazione e sostegno ai disabili, centri socio-educativi diurni, orti comunali, ovvero servizi per l’immigrazione come i centri accoglienza, e così via.
 
SANZIONI PER I RESPONSABILI…
Amministratori colpevoli, stop incarichi per 10 anni
 
La legge prevede alcune sanzioni per coloro che hanno provocato o contribuito a provocare il dissesto dell’ente. L’art. 248 comma 5 del T.U. prevede infatti che “gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonchè di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale ne’ alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici”.
 
…E IN CASO DI DANNO ERARIALE
Il funzionario risponde con il suo patrimonio
 
Accanto alle sanzioni personali, che abbiamo elencato al punto 8, sono previste anche pene pecuniarie dall’art. 248 del T.U.: “Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”. E queste sono sanzioni “accessorie”, che esulano dall’eventuale ipotetico accertamento di singoli specifici fatti illeciti produttivi di danno erariale commessi con dolo o colpa grave, nel qual caso ove si ritenga fondata l’azione della procura contabile e quindi a seguito di condanna da parte della Corte dei Conti il funzionario condannato risponde ovviamente del danno erariale arrecato con tutto il suo patrimonio. Altre sanzioni simili sono previste dal comma 5-bis per il collegio dei revisori dei conti.
 
Rielaborazione a cura di Antonio Leo dell’analisi dell’avvocato Carmelo Barreca pubblicata sul QdS del 13 e 14 novembre (clicca qui)