Reati tributari, sottoposto a sequestro solo il totale dell’imposta evasa

ROMA – Le sanzioni non devono essere considerate nel profitto del reato da sottoporre a sequestro, ma si deve tenere conto solo dell’imposta evasa. Solo nel caso di sottrazione fraudolenta la condotta prevede sanzioni e interessi nel computo della soglia di punibilità. A confermare ciò è la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 52166/2018.
 
Ad un imprenditore indagato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il Tribunale del Riesame aveva confermato il sequestro preventivo. L’uomo è ricorso in Cassazione specificando un’errata valutazione del profitto da sottoporre a sequestro, lamentando quindi una sproporzione tra il valore dei mezzi sequestrati e il debito vantato dall’Erario. Il Tribunale del Riesame ha spiegato che era emerso un meccanismo fraudolento consistente in una simulata alienazione di beni mobili, nella specie di mezzi di trasporti su strada, priva di una causa legittima ed economicamente razionale, finalizzata esclusivamente alla sottrazione della garanzia patrimoniale dall’Erario.
 
Precisando, con riferimento alla nozione di profitto, che la garanzia patrimoniale consisteva nel patrimonio del debitore complessivamente considerato e costituito da ciò che esisteva al momento della formazione del credito, nonché dagli elementi attivi sopravvenuti, la Cassazione ha sottolineato “che il decreto impugnato aveva correttamente individuato il profitto contestato nell’ammontare dell’imposta evasa, potendo consistere in un risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo”.
 
La Suprema Corte ha messo in evidenza che nel sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi. La misura cautelare non può avere ad oggetto le sanzione dovute a seguito dell’accertamento del debito, che rappresentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione.
 
La Cassazione, condividendo le conclusioni del tribunale, con una sola precisazione in merito alla nozione di profitto che non inficia la tenuta complessiva del provvedimento, ha chiarito che “il sequestro e la confisca delle sanzioni irrogate con l’avviso di accertamento è, invece, configurabile con riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 11 del Dlgs 74/2000, in quanto il profitto dell’attività distrattiva dei beni oggetto di possibile apprensione da parte dell’Erario deve essere calcolato con riferimento all’intero debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili. In altri termini il profitto confiscabile è pari al valore dei beni sottratti”.
 
Questa decisione prende spunto da quanto affermato dalle Sezione Unite (n.18374/2014) sul reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ma per questo delitto è la norma a prevedere espressamente l’inclusione di interessi e sanzioni. Quest’ultimi tipici della sola fattispecie di sottrazione fraudolenta, non devono essere considerati per il sequestro e la successiva confisca dei vari reati tributari.