Regime forfettario, le novità per le partite Iva

ROMA – La legge di bilancio 2019 ha modificato profondamente il regime forfettario, ritoccando il limite dei ricavi per l’accesso al regime agevolato e le cause di esclusione.
 
La nuova norma sul regime forfettario ha previsto un unico requisito di accesso al regime, vale a dire, i ricavi/compensi annui non devono superare il limite di € 65.000.
Questa novità rappresenta un’opportunità per tutti coloro che, grazie a questo nuovo regime forfettario, potranno avere maggior interesse e convenienza ad iniziare un’attività professionale o commerciale.
 
Da punto di vista fiscale, i contribuenti aderenti al nuovo regime forfettario 2019 potranno beneficiaria di una tassazione agevolata applicando un’aliquota pari al 15%, o di una aliquota del 5%, per i primi 5 anni di attività, sul fatturato annuo ridotto forfettariamente sulla base di coefficienti di redditività che variano a seconda della tipologia di attività svolta (vedi tabella a fianco).
 
Inoltre, i contribuenti, aderenti al nuovo regime forfettario, sono esonerati dagli adempimenti Iva, dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle fatture, non hanno l’obbligo della fatturazione elettronica, devono apporre una marca da bollo di 2,00 euro sulle fatture emesse superiori ad euro 77,47, ed inoltre non sono tenuti alla compilazione degli studi di settore.
Oltre che, come già previsto, la possibilità di optare per la riduzione dei contributi artigiani e commercianti del 35% previa presentazione di un’istanza da presentare telematicamente all’Inps.
 
Preme precisare che, il nuovo regime forfettario prevede delle cause di esclusione, infatti esso non può essere adottato dai soggetti che:
– sono soci, e dunque detengono partecipazioni, in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, o in società a responsabilità limitata (S.r.l.) a trasparenza fiscale;
– sono soci, e dunque detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto in società a responsabilità limitata (S.r.l.) o in associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte per conto proprio;
– esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso, o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti rapporti di lavoro, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai suindicati datori di lavoro;
– non sono residenti e producono in Italia redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.