Spesometro ed esterometro, Mef: scadenza prorogata al 30 aprile 2019

ROMA – Annunciata dal ministero Economia e Finanze la proroga al 30 aprile 2019 della data di scadenza dello spesometro e dell’esterometro.
 
È stata prorogata al 30 aprile 2019 la data di scadenza di presentazione dell’ultimo “spesometro”, ossia quello relativo al terzo ed al quarto trimestre 2018 nonché, per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di trasmettere il modello con cadenza semestrale, quello relativo al secondo semestre 2018.
 
È l’ultima volta che si è obbligati ad inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate questo modello, in quanto, con l’avvento generalizzato della fatturazione elettronica, tale comunicazione è stata abolita. Fin’ora l’obbligo ha riguardato tutti i soggetti titolari di partita Iva al fine di consentire all’Amministrazione Finanziaria di verificare se gli acquisti di un soggetto erano coerenti con i redditi dichiarati.
 
È stato prorogato pure al 30 aprile l’esterometro (Comunicazione dati operazioni transfrontaliere) di gennaio. Questo è il nuovo adempimento al quale, da quest’anno, sono tenuti i titolari di partita Iva che emettono fattura elettronica, al fine di comunicare le fatture (cartacee), emesse e ricevute, relative a rapporti con soggetti “Non residenti” e, in quanto tali, non soggetti alla fattura elettronica.
 
La comunicazione (esterometro) va fatta all’Agenzia delle Entrate, normalmente, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.
Anche la comunicazione della liquidazione periodiche Iva del quarto trimestre 2018 è stata prorogata, e la nuova data di scadenza, per quest’ultimo adempimento, è quella del 10 aprile 2019.
 
Tali nuove scadenze sono state rese note da ministero dell’Economia e delle finanze con comunicato stampa del 27 febbraio 2019 (ad un solo giorni dalla scadenza normale degli adempimenti, ossia il 28 febbraio) sottolineando che il Dpcm di proroga è alla firma del Presidente del Consiglio.
 
Manca quindi l’ufficialità del Provvedimento e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Una circostanza, quest’ultima, che fa pensare a quanto sia confusa la normativa tributaria che, talvolta (per non dire spesso), come in questo caso, costringe gli addetti ai lavori ad operare “sulla fiducia”.
 
Meno male che c’è la consapevolezza che, qualora il Provvedimento di proroga annunciato ma non dovesse poi essere effettivamente emanato e pubblicato, ricorrerebbe l’ipotesi di non applicazione delle sanzioni in base al principio di “affidamento e buona fede” del contribuente, sancito dall’articolo 10 della Legge 27/7/2000 n.212 (Statuto dei Diritti del Contribuente), nonché le ipotesi di non punibilità previste dal secondo comma dell’articolo 6 del Decreto legislativo 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrativa tributarie) e dall’articolo 8 del Decreto Legislativo 546/1992 (Contenzioso Tributario), disposizioni secondo le quali non si applica la sanzione quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza.