Tassa annuale di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2019

ROMA – Le società di capitali – S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. – comprese quelle consortili, devono versare, entro il prossimo 18 marzo (il 16 marzo cade di sabato), la tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali per l’anno 2019. Sono obbligate a tale versamento anche le società in liquidazione volontaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluse le società fallite).
 
L’importo dovuto è stabilito in modo forfettario sulla base dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante dall’ultimo Stato Patrimoniale, vale a dire, pari a:
• 309,87 euro per le società con capitale sociale/fondo di dotazione non superiore a 516.456,90 euro;
• 516,46 euro per le società con capitale sociale/fondo di dotazione superiore a 516.456,90 euro.
 
Eventuali modifiche sul capitale sociale intervenute successivamente al 1° gennaio 2019 non hanno alcun effetto sull’ammontare della tassa dovuta.
 
Il pagamento va effettuato mediante il modello F24 telematico indicando nella sezione ‘Erario’:
• il codice tributo 7085;
• l’anno di riferimento 2019;
• l’importo dovuto.
 
Nel caso di inizio attività, e solo per il primo anno, il versamento dovrà essere effettuato utilizzando un bollettino di c/c postale n. 6007 intestato a ‘Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali’, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva, indicando nella sezione ‘eseguito da’ il nome del rappresentante legale e la denominazione sociale della società.
 
I soggetti obbligati dovranno versare la tassa annuale vidimazione libri sociali 2019 per i libri sociali obbligatori, ovvero:
• libro dei soci;
• libro delle obbligazioni;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
• ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.
 
Restano esonerati dal versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali i seguenti soggetti:
• le società cooperative/di mutua assicurazione;
• i consorzi che non assumono la forma di società consortile;
• le società di capitali dichiarate fallite;
• le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva.
 
Il mancato pagamento della tassa annuale è punito con una sanzione amministrativa che va dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro (ex articolo 9, comma 1, D.P.R. 641/1972). Resta salva la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per i versamenti oltre la scadenza prevista.