Bonus verde: prorogata per il 2019 la detrazione Irpef del 36%

ROMA – Con l’art. 1 comma 68 la legge di Bilancio 2019 ha prorogato anche per l’anno 2019 la detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione del verde di edifici abitativi con il limite massimo di euro 5.000,00 (1.800 euro per immobile) – per ciascuna unità immobiliare posseduta o detenuta sulla base di titolo idoneo.
 
 
Il bonus verde consente di ottenere una detrazione Iperf del 36% sulle spese documentate e sostenute per i seguenti interventi:
• sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni;
• impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
• realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
• le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi elencati.
 
Affinché una spesa sia ammissibile deve riguardare interventi straordinari, anche in giardini preesistenti, che prevedano la messa a dimora di piante e arbusti, la sistemazione ex-novo a verde o il radicale rinnovamento dell’esistente, compresa la collocazione di piante e altri vegetali in vasi a condizione che faccia parte di un più ampio intervento. Di contro, non sono ammissibili le spese sostenute in economia e quelle sostenute per la mera conservazione del verde esistente e la manutenzione ordinaria periodica di giardini preesistenti.
 
Sono agevolabili anche le spese per la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi, a condizione che si tratti di allestimenti permanenti e si riferiscano a un intervento innovativo.
 
La detrazione spetta anche per i medesimi interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, sempre nel limite di 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo.
 
In questo caso, la detrazione spetta ai singoli condomini nei limiti delle rispettive quote, a condizione che le stesse siano state effettivamente versate da parte dei condomini entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
 
L’agevolazione spetta anche per gli interventi realizzati su edifici ad uso promiscuo (es. abitativo e professionale o abitativo e commerciale) ma in misura ridotta, pari al 50%.
 
Per poter usufruire di tale agevolazione è sufficiente che i pagamenti vengano effettuati con qualunque mezzo tracciabile (assegni, carte di credito e di debito, bancomat e bonifici bancari), pertanto non è necessario che i pagamenti vengano effettuati con i cd. “bonifici parlanti” utilizzati per le altre agevolazioni, dunque non è applicabile la ritenuta (8%) di cui all’art. 25 D.L. 78/2010, e non è richiesta alcuna comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria.
 
La detrazione fiscale è ripartita in 10 quote annuali costanti di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese.
In caso di trasferimento dell’immobile sul quale sono stati realizzati gli interventi, salvo diverso accordo tra le parti, la detrazione non
utilizzata viene trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, alla persona fisica acquirente.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero all’erede.