Etica e legge devono comunicare

MESSINA – La Scuola Superiore di Specializzazione in Bioetica e Sessuologia, il 13 marzo ha presentato un seminario dal titolo “Testamento biologico e questioni di fine vita. Quale dialogo e per quale legge?”. Relatori: Giovanni Russo preside ITST, direttore della SSSBS e membro della Pontificia Accademia per la vita, Salvatore Amato, ordinario di Filosofia del diritto Università di Catania e componente del CNB, Giordano Cotroneo ordinario di Storia della Filosofia Università di Messina, Marianna Gensabella Furnari associato di Bioetica e componente del CNB.
“La bioetica è nata come riflessione sui valori etici che devono animare la promozione della qualità della vita, la sua dignità che è sempre tale anche quando essa assume connotati di disabilità. Il valore della vita è sempre alto, quindi sacro. Il testamento biologico è una realtà che ci tocca come società. Le questioni bioetiche sono questioni pubbliche. La vita è mia, ma non solo mia”. Così espone la questione Russo.
Del testamento biologico si parla continuamente a partire dal caso Welby, Englaro, fino al disegno di legge proposto da Calabrò. Si definisce come dichiarazione espressa da una persona capace di intendere e di volere circa le proprie volontà quando si trovasse in condizione di grave malattia. In inglese si definisce living will, cioè di volontà espressa in vita. Si usa parlare anche di “direttive anticipate di trattamento”. Questi ultimi non implicano la volontà di morire, ma si chiedono alcuni trattamenti e si escludono altri. Si è parlato anche di “biocard” e di carte di autodeterminazione, spiega Russo. Il punto nodale è: come spiegare questa volontà scritta? Quale peso dare alla volontà del paziente e alla sua autodeterminazione? Può dirsi autodeterminata la scelta del soggetto e quanto incide la determinazione degli “altri”? Perché nasce l’esigenza del testamento biologico, se non per lo sviluppo tecnologico della scienza? Occorre che morale e legge dialoghino insieme. Un documento direttivo deve essere una dichiarazione rispettosa della carta costituzionale di un popolo e dell’etica. Poiché il morire non è contemplato dall’uomo moderno come una conseguenza della vita, esso diventa insopportabile. è chiaro che i familiari vivano situazioni stressanti tanto che potrebbe essere facile optare per una soluzione snella mentre per lo Stato sarebbe motivo di costi. Il principio base per una società pluralista rimane comunque l’inviolabilità della vita umana che va difesa e promossa specialmente quando subisce abusi.
Ma quando l’uomo è libero? Risponde Cotroneo. Quando non comporta danno agli altri. E quale etica per la bioetica? Al di là dei valori assoluti, esiste una scala di valori ancorata alla volontà degli uomini. Un ethos forte che sostenga la coscienza. Uomini buoni fanno buone leggi. Così deve essere per il testamento biologico.
Giustizia, solidarietà e corresponsabilità sono chiamati in causa dalla Gensabella. Evitare la condizione di solitudine che chiude l’uomo nella trincea dell’individualismo. Incontro fra due solitudini: quella del medico e quella del paziente. Ecco che si rende necessario un dialogo. Il fatto è che il medico deve tenere conto della decisione del paziente, può non accettarla, ma è obbligato a considerarla. Sostiene Amato. Il testamento biologico potrebbe essere un dialogo simbolico per cercare di avvicinare le solitudini del paziente e del medico.
 


Focus. Cosa fare in caso di stato vegetativo
 
La questione si spinge su come riconoscere ed essere intesi alimentazione e idratazione su pazienti in stato vegetativo persistente (SVP). Come si inseriscono all’interno del DAT? Il CNB in un documento del ‘05 esprime: “…le persone in SVP richiedono un’assistenza ad alto e a volte altissimo contenuto umano, ma a modesto contenuto tecnologico…va quindi ricordato che ciò che va loro garantito è il sostentamento ordinario di base: la nutrizione e l’idratazione…”.
La sospensione di idratazione ed alimentazione si sporgono verso l’atto eutanasico? Il criterio etico fondamentale al quale riferirsi per valutare la legittimità dei contenuti delle Dichiarazioni anticipate è stato individuato dal CNB in un documento dedicato formalmente alle Dichiarazioni anticipate di trattamento e approvato nel ‘03. In esso, al § 6, il CNB ha ritenuto unanimemente che nelle Dichiarazioni “ogni persona ha il diritto di esprimere i propri desideri anche in modo anticipato in relazione a tutti i trattamenti terapeutici e a tutti gli interventi medici circa i quali può lecitamente esprimere la propria volontà attuale”. La critica ai due documenti del CNB si fonda sulla contraddizione: mantenere idratazione e alimentazione; libertà del paziente di rifiutarle.