Cambia il processo del lavoro
Si tratta della previsione maggiormente controversa. Prevede l’abolizione dell’obbligatorietà del tentativo di conciliazione preliminare previsto dall’articolo 410 c.p.c. quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La norma in esame vuol dare forma giuridica ad un dispositivo, già presente nella legge 30/03, la cd. riforma Biagi, che prevede la possibilità di una deroga individuale all’applicazione delle norme contrattuali.
Sarà sufficiente che tale volontà, condivisa da datore di lavoro e lavoratore, venga certificata, ad esempio presso la Direzione Provinciale del Lavoro, perché a quest’ultimo sia inibita qualsiasi possibilità, ex post, di ricorso giudiziario.
Il giudice dovrà riferirsi al patto deregolatorio in sé per sé, e non, invece, al suo contenuto, anche se in contrasto con il contratto di lavoro di riferimento.
Staff leasing
La reintroduzione della tipologia contrattuale dello staff leasing dovrebbe consentire, specie alle aziende di più piccole dimensioni, di accedere a strumenti di gestione a costi contenuti.
Abrogate dalla legge n. 247/2007, il cd. protocollo Welfare, torneranno, quindi, operative le disposizioni sulla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, (ovvero il sopra citato staff leasing).
In particolare, il ricorso a questo tipo di contratto potrà essere possibile, oltre alle ipotesi già disciplinate dalla legge, (ossia articolo 20 del decreto n. 276/2003) anche “in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l´esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia”; e i contratti collettivi aziendali (solo quelli territoriali in precedenza) potranno disciplinare nuove ipotesi.
Alla reintroduzione dello staff leasing si accompagna la previsione di incentivi a favore delle agenzie per il lavoro in caso di assunzione di personale da destinare alle missioni.
Il premio è così fissato:
• 1200 euro per prestatore di lavoro, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato oppure con contratto a termine di durata non inferiore a due anni;
• 800 euro per lavoratore che venga assunto con contratto a termine di durata compresa tra uno e due anni;
• in misura tra 2.500 e 5.000 euro nella ipotesi in cui l’assunzione riguardi disabili e avvenga con un contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro oppure con un contratto a termine non inferiore a 12 mesi.